Cassazione Civile, Ordinanza n. 30330/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da una delibera assembleare del 12.3.2012 con cui un consorzio di proprietari ha approvato lavori su una strada consortile e ha ripartito la spesa ponendo il 50% a carico del singolo consorziato che utilizzava in misura preponderante la strada e il restante 50% secondo i millesimi generali. Il consorziato ha chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera, sostenendo che la ripartizione fosse in contrasto con lo statuto e con il regolamento consortile e che le opere non fossero semplici interventi di manutenzione, ma lavori di completamento delle opere primarie di costruzione della strada, con conseguente necessità di riparto tra tutti i consorziati secondo i millesimi di proprietà. In Cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) omesso esame di un rogito del 1963 e falsa applicazione dell'art. 6 dello statuto e del regolamento consortile, assumendo che quel titolo imponesse la ripartizione integrale secondo i millesimi per opere di costruzione/completamento; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1369 c.c. nell'interpretazione della delibera, che avrebbe dovuto essere qualificata come delibera su opere di completamento e non di manutenzione; 3) violazione degli artt. 1118 e 1123 c.c. e vizio di motivazione, perché sarebbe stato applicato erroneamente il secondo comma dell'art. 1123 c.c. e perché lo statuto non conterrebbe deroghe ai criteri legali; 4) omesso esame di fatti decisivi e motivazione incoerente con riferimento alle precedenti delibere e a una lettera del ricorrente, che la Corte territoriale avrebbe male interpretato; 5) violazione dell'obbligo di motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe aderito per relationem alla sentenza di primo grado senza esaminare le censure d'appello sul punto decisivo del maggiore godimento della strada da parte del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, e infondato il quinto. In particolare ha osservato che, per i primi due motivi, ricorreva una doppia conforme e che le censure tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; per il terzo motivo ha distinto la dedotta violazione di legge dalla contestazione della ricostruzione in fatto e ha escluso che la motivazione fosse apparente o perplessa; per il quarto ha rilevato che le doglianze miravano ancora una volta a una diversa lettura del materiale probatorio; per il quinto ha affermato che la motivazione per relationem è legittima se la Corte d'appello indica, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma e le risultanze decisive. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene richiamato il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma in materia di riparto delle spese per le cose destinate a servire i partecipanti in misura diversa e ne evidenzia l'applicabilità, in via analogica, al consorzio di proprietari; i criteri legali possono essere derogati da un regolamento convenzionale.
È richiamato come criterio di interpretazione del testo negoziale/statutario, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché volte a ottenere una nuova valutazione di merito sulla qualificazione delle opere e sul contenuto degli atti.
È evocato dal ricorrente come criterio interpretativo subordinato, ma la Corte non ravvisa un errore di diritto nel modo in cui il giudice di merito ha qualificato la delibera.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul regime delle spese delle parti comuni, ma la censura è ritenuta inammissibile perché attacca la concreta valutazione del caso.
È invocato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della sentenza impugnata non è apparente né incomprensibile.
Richiamato con l'art. 132 c.p.c. a sostegno della doglianza sulla motivazione; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ritiene rispettato tale dovere.
commi 1 nn. 3, 4 e 5; comma 4
La Corte applica il filtro della doppia conforme per escludere il vizio di cui al n. 5 e ribadisce che non è consentito usare la violazione di legge per ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il presupposto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
È menzionato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- Nei giudizi di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione di secondo grado costituisce doppia conforme o comunque si fonda sul medesimo iter logico-argomentativo della pronuncia di primo grado, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito; quando la doglianza investe la valutazione delle prove o la qualificazione dei fatti, la censura resta confinata al merito ed è inammissibile in cassazione.
- L'interpretazione di uno statuto o di una delibera non è sindacabile in cassazione quando il ricorrente mira, sotto la veste dell'art. 1362 c.c., a ottenere una nuova lettura del contenuto negoziale o una diversa qualificazione dei lavori deliberati.
- Nei consorzi tra proprietari che gestiscono beni e servizi comuni, ai fini della ripartizione delle spese possono applicarsi in via analogica i criteri dell'art. 1123 c.c.; tuttavia tali criteri possono essere derogati da regolamenti o pattuizioni convenzionali validamente approvati.
- La motivazione della sentenza d'appello può essere resa per relationem alla decisione di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e delle questioni devolute con l'impugnazione, senza necessità di esaminare tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
- La nullità per motivazione apparente o perplessa ricorre solo quando il testo della sentenza non consente di percepire il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice; non basta la semplice non condivisione della valutazione di merito.
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