Cassazione Penale, Sentenza n. 13813/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per non aver applicato la pena pecuniaria (multa) prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. Il giudice si era limitato ad applicare la reclusione (quattro mesi), purché la norma prevede reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa; a giudizio del ricorrente tale omissione configura una determinazione della pena 'contra legem' e invalida la base negoziale dell'accordo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso. La motivazione è che il giudice ha violato l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 omettendo la multa e determinando la pena in contrasto con la legge; non è applicabile la rettifica di cui all'art. 619, comma 2, c.p.p., sicché l'annullamento è stato deciso senza rinvio, con facoltà per le parti di proporre nuova richiesta di applicazione della pena nei limiti di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e della multa da C 1.032,00 ad C 10.329,00
La Corte ha interpretato che la norma impone l'applicazione delle misure previste (reclusione e multa); l'omissione della multa configura violazione di legge e rende illegittima la determinazione della pena pattuita.
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
La pronuncia impugnata era frutto del procedimento di applicazione della pena (cd. patteggiamento); la procedura richiede che la pena concordata rientri nei limiti e nelle prescrizioni normative.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha escluso la possibilità di rettifica quando il vizio riguarda la determinazione 'contra legem' della pena, rendendo necessario l'annullamento senza rinvio.
Richiamata in relazione alla partecipazione al reato; non incide sull'obbligo di applicare gli elementi della pena previsti dalla norma sostanziale.
Giurisprudenza prevalente (Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, Braidich, Rv. 236033-01)
Orientamento secondo cui la determinazione 'contra legem' della pena concordata invalida la base negoziale dell'accordo e vizia la sentenza che lo recepisce.
Massime di principio
- Se, nel patteggiamento o in altra forma concordata, la pena determinata dal giudice è al di fuori dei limiti o degli elementi prescritti dalla norma incriminatrice (es. omissione di una multa obbligatoria), la determinazione è 'contra legem' e può comportare l'annullamento della sentenza.
- La omessa applicazione di una componente della pena espressamente prevista dalla legge (p.es. la multa) non è un vizio meramente formale rettificabile ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., ma rileva in termini di legittimità sostanziale.
- La Corte di legittimità tende a invalidare le sentenze che ratificano accordi negoziali la cui base non rispetta le prescrizioni di legge; in questi casi è frequente l'annullamento senza rinvio con trasmissione per il proseguimento del procedimento.
- Difesa e Pubblico Ministero devono verificare, prima della concordanza sulla pena, che la misura proposta rispetti integralmente le previsioni normative (limiti massimi/minimi e componenti obbligatorie).
- In caso di annullamento per determinazione 'contra legem', le parti possono eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena entro i limiti e con gli elementi previsti dalla legge.
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