Cassazione Penale, Sentenza n. 18904/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 01/03/2023 che aveva annullato con rinvio parzialmente la sentenza della Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla confisca. De Meo contestava che la Cassazione non avesse preso in considerazione documenti e visure catastali indicati dalla difesa, che avrebbero dimostrato il collegamento delle cessioni immobiliari (effettuate a favore di EG Real Estate s.r.l. e Jumbo Real Estate s.r.l./Centro Rimorchi) con un accordo quadro del 2008 con il gruppo Lamberet e che le operazioni rientravano in un riequilibrio economico e patrimoniale (quindi riconducibili a bancarotta preferenziale e non distrattiva). Denunciava inoltre un errore di percezione circa la titolarità e la natura delle alienazioni e l'omessa valutazione di documenti che avrebbero provato l'esistenza del pagamento dei corrispettivi e del coinvolgimento di prestanome e trasferimenti esteri.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'assunto di errore di fatto non fosse soddisfatto perché l'eventuale divergenza riguardava valutazioni di merito sulla prova (natura valutativa), non un errore percettivo incontestabile. La Corte ha confermato che i documenti prodotti dalla difesa non chiarivano in modo sufficiente il contenuto dell'accordo quadro con il gruppo Lamberet, non erano emersi i corrispettivi delle cessioni nelle indagini patrimoniali e le dichiarazioni testimoniali (in particolare quelle di Quitadamo e di Sperduti) sostenevano la ricostruzione dei giudici di merito sulla natura distrattiva delle cessioni. Pertanto il ricorso è stato respinto come inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore di fatto)
Il ricorso per errore di fatto è inammissibile se l'errore denunciato ha natura valutativa e non costituisce un errore percettivo evidente; la Corte ha ritenuto che qui si trattasse di valutazione delle prove.
artt. 216, 219, 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Norme invocate per la qualificazione del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva contestato a De Meo; la sentenza di merito e di legittimità hanno ritenuto sussistente la bancarotta distrattiva in relazione alle cessioni contestate.
art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146
Richiamata in relazione all'aggravante collegata alla partecipazione a un gruppo criminale organizzato operativo in più Stati; la condotta è stata valutata con tale aggravante nel quadro del capo di imputazione.
art. 42 c.p. (concorso di persone nel reato)
Riferimento normativo richiamato dalla difesa nella critica alla valutazione della responsabilità in concorso; la Corte non ha ritenuto modificare la qualificazione basata sulle risultanze probatorie.
art. 192 c.p.p. e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione alla nullità e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da configurare errore di fatto della giurisdizione di legittimità.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e ammende)
Articolo applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, motivando l'entità dell'importo (euro 3.000,00).
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000 e giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 28424/2022, Sez. 6 n. 2945/2008)
Richiamati principi di diritto secondo i quali il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile se l'errore è solo valutativo e non percettivo; tali precedenti sono stati utilizzati per fondare l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. richiede la dimostrazione di un errore percettivo manifesto (fatto oggettivo erroneamente rilevato), non la semplice divergenza di apprezzamento probatorio: le valutazioni sull'attendibilità della prova documentale e testimoniale rientrano nella discrezionalità del giudice e non sono corrette con questo rimedio.
- Per ribaltare una qualificazione penalistica fondata su ricostruzioni documentali e dichiarazioni, la difesa deve produrre prove chiare, documenti inequivocabili e collegamenti probatori diretti (es. evidenze di pagamento dei corrispettivi, titolarità effettiva degli immobili, scritture contrattuali dettagliate) che rendano manifestamente errata la percezione fatta dai giudici di merito.
- Le cessioni patrimoniali prossime al fallimento sono valutate con particolare attenzione e, in assenza di prova del pagamento del corrispettivo o di autonomia economica dell'operazione, possono essere qualificate come distrattive; pertanto va documentata precisamente la contropartita e la causalità dell'operazione.
- Quando si contesta che la Corte non abbia considerato certi documenti, occorre dimostrare inequivocabilmente che quei documenti erano decisivi e non valutabili in modo diverso; altrimenti il rimedio rischia di essere dichiarato inammissibile per natura valutativa dell'errore.
- Chi propone ricorso straordinario deve anche prevedere il rischio di condanna alle spese e a sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è ritenuto infondato o inammissibile.
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