Cassazione Civile, Ordinanza n. 23046/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli contestava, per l’anno d’imposta 2009, l’indebita deduzione ai fini IRPEF di costi per prestazioni occasionali di assistenza commerciale rese da una collaboratrice esterna, ritenuti indeducibili per difetto di inerenza ex art. 109 t.u.i.r. Il contribuente sosteneva che il rapporto fosse regolato da un contratto scritto, che la collaboratrice avesse effettivamente svolto attività di ricerca commerciale per acquisire clienti pubblici e privati nel settore degli impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, che le ricevute fossero coerenti con le fatture emesse verso i clienti procurati e che i pagamenti fossero tracciabili. In cassazione deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato un avviso di accertamento emesso nei confronti della collaboratrice per il medesimo anno, una sentenza della CTP di Milano relativa ad altra annualità e una dichiarazione scritta della collaboratrice, tutti elementi asseritamente confermativi dell’effettività delle prestazioni; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse tenuto conto di tali documenti nel decidere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, onere non assolto; inoltre ha osservato che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha ritenuto comunque infondato il motivo anche perché i documenti indicati non erano decisivi: l’accertamento nei confronti della collaboratrice riguardava la diversa questione della natura occasionale o imprenditoriale delle prestazioni; la sentenza della CTP di Milano concerneva una diversa annualità; la dichiarazione successiva non scalfiva il giudizio della CTR sulla genericità del contratto e delle ricevute e sulla mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare l’inerenza dei costi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, mentre qui la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deducibilità dei costi richiede il requisito dell’inerenza, da verificarsi in relazione alla concreta attività svolta dal contribuente e al singolo periodo d’imposta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente la denuncia del solo omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per contestare valutazioni di prove, argomentazioni o deduzioni difensive, né per rimettere in discussione il merito.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente alleghi che le due decisioni di merito siano fondate su ragioni di fatto diverse.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che deduce l’omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto storico e il dato da cui esso risulta, nonché il modo in cui è stato discusso in giudizio.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto della specifica indicazione del fatto asseritamente omesso.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o è incomprensibile, cioè se è violato il minimo costituzionale.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori fuori dei casi consentiti; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La valutazione comparativa e la scelta tra le prove acquisite appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda un fatto storico specifico, non singoli elementi istruttori, argomentazioni difensive o questioni di merito.
- In presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene allegata e dimostrata la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
- La deducibilità di un costo richiede la prova dell’inerenza rispetto all’attività del contribuente e al periodo d’imposta considerato; documenti relativi ad altre annualità o ad accertamenti su soggetti terzi non sono di per sé decisivi.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Per superare un accertamento di indeducibilità dei costi non basta allegare la formale esistenza di un contratto o di ricevute, se il loro contenuto è generico e non consente di ricostruire in modo affidabile la prestazione e il nesso con l’attività esercitata.
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