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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12124/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta per ottenere il rilascio di alcuni terreni agricoli siti in agro di Irsina e il risarcimento dei danni da mancata coltivazione. L'attore deduceva di aver concluso, con scrittura privata, un accordo con il precedente mezzadro per l'acquisto del fondo e di averne ricevuto il possesso, sostenendo che il rapporto di mezzadria fosse cessato e che egli avesse maturato un titolo idoneo a far valere in giudizio la disponibilità del bene. Dopo il decesso del promittente venditore e un precedente giudizio concluso con rigetto delle pretese della sua dante causa, l'ente pubblico proprietario aveva avviato la pratica di assegnazione in suo favore, poi ostacolata dalla domanda di un'altra soggetto che dichiarava di possedere il terreno e ne chiedeva l'assegnazione. Nei gradi di merito le domande furono respinte; la Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per avere i giudici negato la configurabilità di un'azione petitoria e affermato il difetto di legittimazione, nonostante la documentazione sul possesso e la pretesa cessione del bene; 2) omessa pronuncia e analoghi vizi quanto alla posizione del co-convenuto, assumendo che la Corte avesse trascurato la domanda nei suoi confronti; 3) omessa considerazione della domanda risarcitoria per la mancata coltivazione e mancato espletamento di c.t.u.; 4) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di chiamata del terzo, domande riconvenzionali e regolazione delle spese, contestando la condanna alle spese in favore dell'ente pubblico, nonostante la pretesa estraneità al rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il ricorso era formulato in modo promiscuo tra vizi di legittimità diversi e, nel merito, che il mezzadro o detentore qualificato non può far valere un'azione petitoria se non alleghi un diritto reale proprio: l'azione petitoria presuppone infatti l'affermazione della proprietà o di altro diritto reale, non un mero titolo obbligatorio o personale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché il difetto di legittimazione attiva accertato dai giudici di merito valeva necessariamente anche rispetto all'altro convenuto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dalla reiezione delle prime censure, essendo il danno da occupazione senza titolo subordinato al riconoscimento del diritto sul bene, qui escluso. Il quarto motivo è stato respinto perché la condanna alle spese in favore del terzo chiamato era giustificata dal principio di causalità: quando il convenuto chiama in causa un terzo e l'attore soccombe, quest'ultimo può essere condannato a rifondere le spese anche al terzo, pur se la domanda di garanzia non sia riproposta in appello. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di cassazione, per mancanza di difese degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova, ma le censure sono state respinte perché la questione decisiva era la mancanza di un titolo reale idoneo a fondare l'azione petitoria

  • art. 2704 c.c.

    citato nei motivi come norma sulla data della scrittura privata, ma non decisivo ai fini della qualificazione dell'azione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione di merito copriva entrambe le posizioni convenute

  • art. 113 c.p.c.

    citato nei motivi, senza autonomo rilievo decisorio nella motivazione di legittimità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non ha condotto all'accoglimento delle censure

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il motivo va distinto e specificamente articolato; il n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, riguarda un fatto storico decisivo e non mere questioni o argomentazioni

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione

  • art. 704 c.p.c.

    evocato per chiarire che la natura petitoria ricorre solo se è discusso un diritto reale sul bene, non pretese di carattere obbligatorio

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come esempio di azione di natura obbligatoria e non petitoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, nei limiti risultanti dal testo trasmesso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti rilevanti e deve distinguere con precisione le diverse censure; la commistione di vizi eterogenei, se rende oscura la doglianza o ne impedisce la separata trattazione, può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Il vizio motivazionale, nella formulazione applicabile ratione temporis dell'art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda un fatto storico decisivo e non questioni, argomentazioni o profili giuridici; il ricorrente deve indicare specificamente il fatto decisivo e spiegare perché la sua diversa ricostruzione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • L'azione petitoria presuppone la deduzione e la tutela di un diritto reale sul bene; chi sia titolare soltanto di un rapporto obbligatorio o di una detenzione qualificata non può trasformare tale posizione in azione petitoria, restando eventualmente esperibile la tutela possessoria o l'azione contrattuale pertinente.
  • La domanda di rilascio di un fondo fondata su un titolo personale o obbligatorio non è equiparabile a una controversia petitoria sulla proprietà o su altro diritto reale.
  • Se il giudice accerta il difetto di legittimazione attiva per mancanza di un diritto reale, tale ragione decisoria si estende a tutte le domande che presuppongono quel medesimo titolo, incluse quelle risarcitorie conseguenti.
  • Quando un convenuto chiama in causa un terzo e l'attore soccombe, la condanna dell'attore a rifondere le spese anche al terzo può essere giustificata dal principio di causalità, a prescindere dalla riproposizione della domanda di garanzia in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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