Cassazione Penale, Sentenza n. 49672/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per frode assicurativa (denuncia di sinistro mai avvenuto) decisa in primo e secondo grado. Cozzoli deduce vizio di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Spavone deduce molteplici motivi: tardività della querela (invocando l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni), mancata correlazione tra capo di imputazione e sentenza (assenza di indicazione delle norme), inutilizzabilità delle indagini difensive svolte da soggetti terzi e dei relativi documenti/testimonianze, errore nella attribuzione della responsabilità (contestando che la sua condotta sarebbe intervenuta dopo la consumazione del reato), mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la condanna inflitta in primo grado: responsabilità per frode assicurativa e obbligo di risarcimento nei confronti della parte civile. La decisione motivata riporta che la sentenza di merito ha esaminato e confutato le versioni difensive, evidenziando contraddizioni nelle dichiarazioni, riscontri documentali (divergenze tra constatazione amichevole e dichiarazioni in dibattimento, cessione del veicolo antecedente al sinistro, disconoscimento di firme) e dichiarazioni testimoniali indipendenti. Quanto ai profili processuali, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del termine ordinario per la proposizione della querela (non il termine breve di 30 giorni dell'art. 148 nel senso invocato), ha statuato che la descrizione puntuale del fatto nel capo di imputazione rende irrilevante l'omessa indicazione formale dell'articolo di legge, e ha dichiarato inammissibili per genericità le censure sull'inutilizzabilità di atti investigativi non specificando gli atti e la loro incidenza sul convincimento. Sull'entità della pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione, richiamando la discrezionalità del giudice del merito e la presenza di precedenti e della gravità del fatto. Condanne alle spese processuali, pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende e rifusione delle spese a favore della parte civile liquidate in euro 2.174,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma che integra il reato di frode in danno di assicuratore; la Corte ha ritenuto che la descrizione del fatto corrispondesse ai requisiti della fattispecie e che il capo di imputazione fosse adeguato nonostante l'assenza dell'esplicita indicazione dell'articolo.
art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni)
art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Richiamato dalla difesa per sostenere il decorso del termine breve di 30 giorni per la querela; la Corte ha precisato che, in presenza della procedura amministrativa prevista dall'art. 148, il termine per la querela è invece quello ordinario (art. 124 c.p.) e decorre dallo spirare del termine di 30 giorni dalla comunicazione degli approfondimenti.
Norma sul termine ordinario per la proposizione della querela; la Corte l'ha indicata come termine applicabile nel caso concreto in combinato disposto con l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, conformandosi a precedente giurisprudenza di legittimità.
Norma che consente acquisizione di atti amministrativi e di indagine effettuati prima dell'inizio del procedimento penale; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione della relazione investigativa prodotta dalla compagnia e quindi utilizzabile nel processo.
Norma che disciplina la diminuzione della pena per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile tale attenuante non solo per i precedenti penali ma per la non occasionalità e la gravità oggettiva della condotta.
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata dai ricorrenti (danno di speciale tenuità): la Corte l'ha ritenuta non provata e comunque non applicabile alla luce del notevole impegno investigativo e della rilevanza del danno.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito, valutata secondo i criteri di tali articoli.
Massime di principio
- In casi di frode assicurativa, il termine per proporre querela può essere quello ordinario (art. 124 c.p.) se è stata seguita la procedura amministrativa prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni; quindi non sempre opera automaticamente il termine breve di 30 giorni.
- La validità del capo di imputazione va valutata sulla base della descrizione puntuale del fatto più che sull'esplicita indicazione della norma violata: una mancata citazione formale dell'articolo non determina nullità se il fatto è descritto compiutamente e il diritto di difesa non è pregiudicato.
- Chi impugna in Cassazione l'inutilizzabilità di atti o prove deve indicare specificamente quali atti sono viziati e dimostrare l'incidenza che la loro esclusione avrebbe sul complessivo convincimento (rischio di inammissibilità per genericità).
- Le prove investigative svolte prima dell'apertura del processo possono essere acquisite e valutate (art. 234 c.p.p.) se non violate le garanzie difensive; tuttavia la parte che ne contesta l'utilizzabilità deve specificarne la violazione e la rilevanza.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri degli artt. 132-133 c.p.; in Cassazione è difficile ottenere la modifica della pena salvo ragionamenti illogici o assenza di motivazione sufficiente.
- L'attenuante per particolare tenuità del fatto e altre circostanze attenuanti richiedono motivazione specifica da parte delle parti; la loro concessione o esclusione viene valutata in concreto sulla base della gravità, della non occasionalità e del pregiudizio arrecato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49657/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49658/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →