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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20974/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una deliberazione assembleare del 16 settembre 2003 con cui veniva destinata a posti auto un'area piazzale sita nei pressi di un fabbricato. I ricorrenti, divenuti comproprietari del bene con atto di acquisto del 29 ottobre 2001, sostenevano che la cooperativa non avesse più poteri di gestione dell'area perché, essendo stati alienati gli alloggi, si sarebbe già costituito il condominio ordinario soggetto agli artt. 1117 e ss. c.c.; deducevano inoltre vizi della convocazione e la pretesa inservibilità del suolo per la realizzazione di un muro. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancata verifica del passaggio in giudicato della precedente sentenza di Cassazione, in assenza della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 2909 c.c. perché il giudicato esterno riguarderebbe una delibera diversa (17 ottobre 2003) e non quella del 16 settembre 2003; 3) ancora la violazione dell'art. 2909 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto analoghi gli oggetti delle due deliberazioni. La Corte ha trattato anche la questione della cd. doppia conforme, rilevando l'inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sul vizio di motivazione per la disciplina della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; ha escluso che mancasse la prova del giudicato esterno, affermando che esso è rilevabile d'ufficio anche senza la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; ha poi ritenuto che la precedente sentenza di Cassazione n. 11264/2012, formatasi tra le stesse parti sull'impugnazione della delibera del 17 ottobre 2003, avesse accertato con efficacia preclusiva che alla data in cui operavano le deliberazioni in contestazione non si fosse ancora costituito il condominio ordinario, né un condominio di gestione consensuale, e che pertanto i poteri gestori spettassero ancora alla cooperativa. Di conseguenza, il giudicato esterno copriva anche la questione posta nel presente giudizio, cioè la carenza di poteri gestori della cooperativa già alla data della delibera del 16 settembre 2003. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale, una volta formatosi tra le stesse parti, preclude la riproposizione della medesima questione o di questioni che ne costituiscano antecedente necessario, anche con riguardo alla qualificazione giuridica del rapporto.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza è presupposto del giudicato esterno, ma la sua esistenza può essere rilevata d'ufficio dalla Corte.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La mancanza della certificazione del passaggio in giudicato non impedisce alla Corte di accertare d'ufficio l'esistenza del giudicato esterno.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile quando ricorre la disciplina della doppia conforme.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato come disciplina del condominio ordinario, ritenuto non ancora operante nel caso concreto alla data delle delibere contestate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 229 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    Il trasferimento di proprietà dell'immobile da parte della cooperativa costruttrice è collegato al frazionamento del mutuo e al riscatto dell'immobile; fino a quel momento resta il regime speciale di gestione delle parti comuni.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una questione di fatto o di qualificazione giuridica necessaria alla decisione preclude un nuovo accertamento sulla medesima questione in un successivo giudizio, anche se riferito a una delibera diversa, quando la questione comune sia identica e temporalmente rilevante.
  • L'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in quanto presidio del principio del ne bis in idem e dell'esigenza di evitare giudicati contrastanti, anche se la parte non produca la certificazione del passaggio in giudicato.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
  • Nei rapporti relativi a cooperative edilizie soggette a regime speciale, la permanenza dei poteri gestori della cooperativa sulle parti comuni può perdurare fino al verificarsi delle condizioni previste per il passaggio al condominio ordinario o per la costituzione consensuale di un condominio di gestione; il giudicato formatosi su tale assetto può precludere contestazioni successive sulla medesima fase temporale.
  • Le sentenze di rigetto fondate sulla mancanza di prova del fatto costitutivo producono effetti preclusivi e impediscono la riproposizione della stessa domanda, salvo che sopravvengano elementi nuovi che incidano sulla situazione di fatto o di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniImpugnazione delibere condominialiProprietà
RamiProcesso civileCondominioDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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