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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27716/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una divisione di un terreno tra due sorelle, con asserito accordo per la realizzazione di una servitù reciproca di passaggio su una strada mai poi realizzata. Una delle parti lamentava inoltre che l'altra avesse costruito una scala coperta sul proprio stabile senza rispettare le distanze legali e che un muretto di confine con relative fondazioni avesse invaso il suo fondo; chiedeva quindi l'adempimento dell'impegno a realizzare la strada, l'arretramento del muretto entro il confine e l'arretramento della scala a distanza di legge. La controparte resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per lamentate violazioni delle distanze legali rispetto a manufatti dell'attrice. Il Tribunale accolse solo in parte entrambe le domande, ordinando l'arretramento della scala e rigettando la domanda di abbattimento del muro di contenimento. In appello, l'impugnazione principale fu respinta e quella incidentale fu accolta, confermandosi l'arretramento della scala e il rigetto della domanda sul muro. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 873 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato integrative della disciplina codicistica le norme del P.R.G. comunale sulle distanze e avesse omesso di applicare una deroga prevista dalla legge regionale Lazio n. 21/2009 per ampliamenti edilizi; 2) violazione dell'art. 873 c.c. per avere escluso che il muro della controparte, a distanza illegale, fosse una costruzione, assumendo invece che la scarpata fosse naturale quando sarebbe stata formata da lavori di sbancamento; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere valorizzato la consulenza tecnica e per non avere riconosciuto la distanza dal confine di un magazzino seminterrato, oltre al rigetto della domanda di ripristino delle quote originarie del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la censura sulla natura integrativa della disciplina comunale era apodittica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata; quanto alla dedotta applicazione della legge regionale Lazio n. 21/2009, ha rilevato la novità della questione, la sua non autosufficienza e il fatto che la norma richiedeva comunque l'accertamento di specifici presupposti fattuali non esaminati nei gradi di merito. Quanto al secondo e al terzo motivo, trattati congiuntamente, ha ribadito che il muro di contenimento di una scarpata naturale non integra costruzione ai fini delle distanze, sicché è irrilevante l'asserito mancato esame della distanza; inoltre ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato le prove e motivatamente escluso che la scarpata fosse artificiale, osservando che la doglianza mirava in realtà a una rivisitazione del merito inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La distanza legale tra costruzioni è integrata dalle norme regolamentari comunali; un muro di contenimento di scarpata naturale non è qualificabile come costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze.

  • legge Regione Lazio n. 21/2009

    La dedotta deroga alle distanze per determinati ampliamenti edilizi non può essere applicata in astratto in cassazione senza allegare e verificare i necessari presupposti fattuali, oltre a non poter introdurre per la prima volta una questione che richiede accertamenti di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Le norme urbanistiche e regolamentari locali possono integrare la disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni, ma la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Una deroga normativa alle distanze edificatorie, specie se condizionata da requisiti fattuali specifici, non può essere utilmente invocata in cassazione senza allegare compiutamente i presupposti di fatto e senza che la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, quando ciò comporti nuovi accertamenti di fatto.
  • Il muro di contenimento di una scarpata naturale non è, di regola, una costruzione rilevante ai fini della disciplina delle distanze legali.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
  • In sede di legittimità è inammissibile sostituire all'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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