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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00747/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla stima contenuta in un decreto di acquisizione sanante relativo a beni già intestati catastalmente a un de cuius. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione perché le opponenti non avevano dimostrato la propria legittimazione attiva come eredi. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il decreto di acquisizione era indirizzato anche a loro, riportava la ripartizione delle quote ereditarie e che il Comune era a conoscenza del decesso del proprietario originario; hanno inoltre prospettato che l'azione proposta valesse come accettazione tacita di eredità. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 702-ter, comma 5, c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse esercitato poteri ufficiosi per acquisire documenti utili a provare lo status di eredi, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non riguardava un fatto storico decisivo ma l'accertamento di una qualità giuridica, e che comunque la Corte territoriale aveva esaminato le risultanze del decreto di acquisizione sanante senza ritenerle decisive; inoltre le ricorrenti non avevano indicato quali atti e documenti ritualmente prodotti dimostrassero la loro qualità di eredi, difettando il requisito di autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione impugnata: il giudice di merito aveva evidenziato che le parti erano state invitate a dedurre sull'eccezione di difetto di legittimazione, ma le opponenti non avevano prodotto alcuna documentazione idonea, neppure anagrafica. La Corte ha affermato che il potere ufficioso non può supplire alle carenze probatorie delle parti e che la presunzione di legittimazione degli eredi, desumibile dagli atti ablatori, opera solo in assenza di contestazioni specifiche; poiché nel caso vi era stata contestazione del Comune, la prova della qualità di eredi gravava sulle ricorrenti e non era stata fornita. È stata inoltre dichiarata inammissibile la produzione documentale allegata al ricorso per cassazione perché non ricadente nei casi consentiti dall'art. 372 c.p.c. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la censura investe l'accertamento di una qualità giuridica o si risolve in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 702-ter, comma 5 c.p.c.

    La disciplina del procedimento sommario non consente di lamentare in cassazione una mancata attivazione officiosa del giudice quando la parte non abbia assolto ai propri oneri di allegazione e prova.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non sono ammissibili documenti nuovi se non nei casi tassativamente previsti dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della qualità di erede e quindi della legittimazione attiva incombeva sulle ricorrenti, una volta specificamente contestata dalla controparte.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare l'accertamento di una qualità giuridica della parte o per ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Quando la legittimazione ad agire è presunta sulla base di atti del procedimento, tale presunzione viene meno se la controparte la contesta specificamente; in tal caso grava sull'attore l'onere di fornire prova positiva della propria legittimazione.
  • Il potere officioso del giudice non può supplire alle carenze probatorie della parte, soprattutto quando quest'ultima abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria e non lo faccia.
  • In cassazione i documenti nuovi sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c.; non possono essere introdotti per colmare omissioni probatorie del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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