Cassazione Civile, Ordinanza n. 29173/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore contro una venditrice debitrice e contro il terzo acquirente di un immobile, per far dichiarare inefficace nei propri confronti un contratto di compravendita immobiliare. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria relativa a una vendita e ne aveva respinta un'altra concernente un immobile in Grosseto; la Corte d'appello di Roma aveva poi respinto l'appello della venditrice. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione. Prima della camera di consiglio, tutte le parti ancora coinvolte nel giudizio di legittimità hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dai difensori, con richiesta di cancellazione delle trascrizioni della domanda revocatoria e compensazione delle spese. Il ricorso era stato notificato anche a un soggetto che, in relazione ad una delle vendite, non era più parte del giudizio perché la domanda nei suoi confronti era stata già respinta in primo grado senza appello del creditore. La Corte ha quindi esaminato se la rinuncia fosse rituale e se potesse ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, distinguendo tra la trascrizione relativa al contenzioso oggetto del ricorso e quella relativa al distinto contenzioso già definito in primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia rituale intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata da tutte le parti ancora coinvolte. Ha inoltre ordinato, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1, ritenendo applicabile il principio per cui la cancellazione va disposta anche in caso di estinzione del processo per rinuncia. Ha invece escluso la cancellazione della diversa trascrizione relativa all'immobile di Grosseto, perché riferita a un contenzioso già definito in primo grado e non oggetto del presente giudizio di cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione dell'accordo delle parti sulla compensazione. La Corte ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002, perché tale previsione non si applica all'estinzione per rinuncia del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per ottenere l'inefficacia relativa della compravendita immobiliare nei propri confronti.
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalle parti e dai difensori prima dell'adunanza fissata per la decisione, è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
comma 2 dell'art. 2668 c.c.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale deve essere ordinata dal giudice, trattandosi di effetto assimilabile alla rinuncia all'azione o alla cessazione della materia del contendere.
pagamento del doppio del contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile all'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, poiché la norma lo prevede solo per i casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalle parti e dai difensori prima della decisione ed accettata dai soggetti ancora processualmente coinvolti, comporta l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del processo per rinuncia impone, quando ne ricorrano i presupposti e in relazione alla domanda trascritta nel giudizio estinto, la cancellazione della trascrizione ex art. 2668 c.c.
- La cancellazione della trascrizione non può essere disposta per una domanda giudiziale riferita a un distinto contenzioso già definito e non compreso nell'oggetto del ricorso per cassazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché la previsione normativa riguarda soltanto l'inammissibilità, l'improcedibilità o il rigetto dell'impugnazione.
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