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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47720/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il GIP, in qualità di giudice delegato alla procedura di amministrazione giudiziaria connessa alla confisca definitiva delle società del Gruppo Dorini, ha rimesso gli atti denunciando un conflitto positivo di competenza perché il Tribunale (Sezione Misure di Prevenzione), nell'ambito dell'opposizione allo stato passivo ex art. 59 d.lgs. 159/2011, avrebbe illegittimamente provveduto alla verifica dei crediti e alla formazione dello stato passivo. In particolare si contestava: a) l'emissione di distinti decreti di ammissione che avrebbero fatto rivivere ammissioni di crediti poi revocate e retrodatato le ammissioni a epoca anteriore alla definitività della confisca; b) l'omissione di contraddittorio con i creditori privilegiati; c) l'elusione del progetto predisposto dal coadiutore dell'ANBSC; d) la violazione dell'art. 58 d.lgs. 159/2011 circa la verifica della buona fede e della non strumentalità del credito. Il GIP fondava le sue doglianze anche sull'applicazione, alla confisca allargata, della disciplina liquidatoria prevista dal d.lgs. 159/2011 e sugli effetti dell'art. 104‑bis disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la proposizione del conflitto di competenza. Ha ritenuto che, oltre a una situazione di stasi processuale, occorrano tre requisiti per la configurabilità del conflitto: a) che la questione di competenza sia pregiudiziale rispetto al merito; b) che i giudici coinvolti si trovino in posizione di parità decisionale; c) che la presa di posizione contrastante non rientri in un meccanismo processuale che attribuisca a un giudice un potere di controllo sull'attività dell'altro. Le presunte violazioni contestate al giudice dell'opposizione costituiscono errori che devono essere dedotti con i rimedi ordinari (in particolare il ricorso per cassazione, nei termini e con le modalità previste) e non con il conflitto di competenza promosso dal giudice delegato. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Sez.1, n.2495/1994; Sez. n.18796/2014) a sostegno del principio secondo cui le doglianze sui provvedimenti di grado successivo si rimediano tramite impugnazioni e non tramite conflitto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)

    Normativa centrale sulla confisca e sulle procedure di opposizione allo stato passivo: l'art. 59, comma 7 disciplina l'opposizione allo stato passivo; l'art. 45 disciplina la confisca definitiva; l'art. 58 impone la verifica della buona fede e della non strumentalità dei crediti. La Corte ha ritenuto che le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione di queste norme nelle decisioni del giudice dell'opposizione siano rimediabili con i mezzi di impugnazione ordinari e non tramite conflitto di competenza.

  • art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento invocato dal GIP per l'applicabilità della disciplina liquidatoria alla confisca allargata; la Corte non ha disatteso il rilievo normativo ma ha affermato che eventuali violazioni riconducibili all'interpretazione o applicazione di tale disposizione dal giudice dell'opposizione sono suscettibili di impugnazione e non costituiscono di per sé materia per conflitto di competenza.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza della Corte: delimita i poteri del giudice del riesame in materia di misure cautelari reali; la Corte ha usato il principio di analogia per sostenere che la disciplina degli effetti dell'impugnazione di provvedimenti del secondo grado rende inammissibile il conflitto sollevato sul presupposto di errori del giudice di grado successivo.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamata nei precedenti per definire i poteri del giudice del riesame e i limiti dell'azione conflittuale rispetto alle prerogative del secondo grado; utile a spiegare perché errori del giudice di grado successivo devono essere rimediati tramite impugnazioni.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Citazione collegata ai limiti di revoca parziale delle misure cautelari, usata in parallelo per mostrare che la disciplina processuale prevede rimedi specifici contro decisioni successive e non l'uso del conflitto di competenza.

  • art. 23 d.I. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma regolamentare sulla trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte che è stata seguita nel procedimento in esame.

  • Giurisprudenza (Sez.1, n.2495/1994; Sez. n.18796/2014 - "proc. Wallace")

    Precedenti richiamati per affermare il principio che il conflitto di competenza non è ammissibile quando la questione attiene a presunti errori del giudice di grado successivo, che sono invece rimediabili con impugnazioni ordinarie (anche qualora il giudice di secondo grado dichiari nullità del primo grado e rinvii gli atti).

Massime di principio

  • Il conflitto di competenza è ammissibile solo se sussistono, oltre a una situazione di stasi processuale, tre requisiti: pregiudizialità della questione rispetto al merito; parità decisionale tra i giudici coinvolti; assenza di un meccanismo processuale che attribuisca a un giudice il potere di controllo sull'attività dell'altro.
  • Le decisioni del giudice di grado successivo (es. giudice dell'opposizione o del riesame) che vengano ritenute illegittime dal giudice di primo grado vanno impugnate con i mezzi ordinari (in particolare il ricorso per cassazione), e non possono essere risolte tramite un conflitto di competenza sollevato dal giudice di primo grado.
  • Prima di proporre un conflitto di competenza, valutare se la questione è effettivamente pregiudiziale e non semplicemente un dissenso sul merito o su errori applicativi suscettibili di impugnazione.
  • Se si ritiene che un giudice abbia ecceduto le proprie attribuzioni in sede di opposizione allo stato passivo o in analoghi procedimenti, il rimedio corretto è l'impugnazione nel termine e con le forme previste (es. ricorso per cassazione), non il conflitto fra giudici.
  • Nel contenzioso relativo a misure patrimoniali e confische, coordinare l'azione difensiva con attenzione ai termini di impugnazione e alle specifiche competenze delegate (es. giudice delegato, Sezione Misure di Prevenzione) per evitare la inammissibilità dei rimedi prospettati.

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