Cassazione Civile, Ordinanza n. 36590/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La vicenda origina da una revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. accolta dal Tribunale, che aveva dichiarato inefficace nei confronti degli attori un atto pubblico di compravendita immobiliare con cui una venditrice aveva trasferito alcuni immobili a due acquirenti. La Corte d'appello aveva confermato nel merito l'accoglimento della revocatoria, eliminando soltanto la condanna al risarcimento danni; il successivo ricorso per cassazione degli acquirenti era stato dichiarato inammissibile. Formatosi il giudicato, i medesimi acquirenti avevano poi promosso davanti alla Corte d'appello un giudizio di revocazione straordinaria della sentenza d'appello, deducendo i presupposti di cui agli artt. 395, comma 1, nn. 1 e 2, e 396 c.p.c., assumendo che la decisione fosse stata determinata da dolo delle controparti. La Corte d'appello dichiarava però inammissibile la revocazione. Avverso tale sentenza gli acquirenti proponevano ricorso per cassazione con un unico atto e due motivi; si costituivano le controparti resistendo, mentre la venditrice del bene si associava alla domanda di revocazione. Prima della decisione in camera di consiglio, i ricorrenti rinunciavano al ricorso; vi aderivano i resistenti e anche la parte che aveva proposto ricorso incidentale adesivo, con conseguente richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e dell'adesione di tutte le altre parti, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti. La Corte ha anche escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, osservando che l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato come fondamento della revocatoria ordinaria proposta dai creditori contro l'atto di compravendita immobiliare.
primo comma, n. 1) e n. 2)
Indicati come base della revocazione straordinaria proposta contro la sentenza d'appello, per asserito dolo della controparte.
Richiamato insieme all'art. 395 c.p.c. quale norma regolatrice della revocazione straordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato perché l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta e accettata dalle altre parti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta normalmente la compensazione delle spese quando così concordato o quando la Corte lo ritenga equo sulla base delle circostanze del caso.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato non sorge se il processo si estingue per rinuncia, poiché tale esito non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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