Cassazione Penale, Sentenza n. 36066/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna alla pena di euro 300 di ammenda per il reato previsto dall'art. 20 L. 110/1975 (custodia delle armi), sostenendo: 1) violazione di legge perché non poteva essere ritenuta responsabile per mancata applicazione di circolari del DAP emanate prima del suo ingresso in servizio (entrata in servizio dicembre 2011) e non a lei notificate; 2) richiesta subordinata di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. e del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: il reato contravvenzionale di cui all'art. 20 L.110/1975 richiede "ogni diligenza" per la custodia delle armi e la persona preposta deve adottare e mantenere difese secondo le modalità prescritte; la responsabilità a titolo di colpa è correttamente valorizzata anche quando le norme amministrative fossero antecedenti e non formalmente notificate, essendo onere del funzionario informarsi e applicare la normativa vigente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità delle deduzioni relative alle attenuanti e alla non menzione. Confermata la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
"ogni diligenza"; "deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza"
La norma impone una diligenza stringente nella custodia delle armi; il reato è contravvenzionale e può essere punito per dolo o per colpa. Per il responsabile (es. comandante) la mancata conoscenza formale di circolari pregresse non esclude una responsabilità colposa se non è stata adottata la diligenza richiesta.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche; nella fattispecie la richiesta va motivata e specificata in ricorso per essere esaminata.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Norma procedurale richiamata dalla Corte d'appello per qualificare l'impugnazione e trasmetterla alla Corte suprema; in sede di ricorso per cassazione vanno rispettati i requisiti di specificità delle censure.
Massime di principio
- Per i reati contravvenzionali di custodia armi (art.20 L.110/1975) la responsabilità può sorgere per colpa: il dirigente/committente ha l'obbligo di adottare "ogni diligenza" e di informarsi sulle norme anche se emanate anteriormente al suo incarico.
- La mancata notifica formale di circolari o norme interne non esonera il responsabile dall'obbligo di conoscere e applicare la normativa vigente necessaria per l'esercizio del servizio.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure devono essere specifiche: deduzioni generiche o non motivate (anche in ordine alle attenuanti o alla non menzione) sono dichiarate inammissibili.
- Per evitare responsabilità è necessario che i titolari di funzioni organizzative adottino e documentino protocolli, ordini di servizio e misure di sicurezza, nonché le attività informative e formative rivolte al personale.
- Nel valutare la responsabilità per fatti organizzativi la distinzione tra dolo e colpa è rilevante: per contravvenzioni basate sulla colpa il giudice valuta la diligenza concretamente adottata dal responsabile.
- Se si chiede beneficio della non menzione o il riconoscimento di attenuanti in appello/cassazione, occorre argomentare specificamente i fatti e le circostanze rilevanti (comportamento del soggetto, durata della pena, elementi personali) per consentire il controllo giurisdizionale.
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