Cassazione Penale, Sentenza n. 35983/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per vizio di motivazione. Marco Lanza propone quattro motivi: (1) diniego della qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (lieve entità); (2) errore nel ritenere la responsabilità sulla base di una confessione e nella mancata qualificazione come uso personale nonostante tentativo di disfarsi dello stupefacente; (3) diniego delle circostanze generiche e contestazione dell'entità della pena; (4) riconoscimento di uso personale; in subordine chiede la riqualificazione ai sensi del comma 5. Tamara Babiy contesta l'omessa qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, richiamando uno studio empirico dell'Ufficio del Processo con soglie quantitative e lamentando motivazione contraddittoria e omissione di risposta alle doglianze; in subordine chiede la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (art. 56-bis legge n. 689/1981). I fatti di causa: arresto in flagranza per detenzione e trasporto di 43,4 g di eroina, elevata purezza, idonea a ricavare circa 912 dosi; pedinamento e osservazione degli imputati durante l'acquisto; modalità di occultamento rilevanti (stupefacente trovato anche nell'intercapedine dei sedili posteriori dell'auto della Polizia).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valutato gli elementi: peso e purezza della sostanza (oltre 900 dosi), modalità di occultamento, comportamento dei due (acquisto osservato, ruolo attivo della donna, condotta elusiva di Lanza), e la mancata prova di circostanze favorevoli addotte dalla difesa (es. reddito familiare non dimostrato). Ha ritenuto irrilevante, da sola, lo studio statistico citato dalla difesa e ha affermato che per l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, è necessario valutare complessivamente mezzi, modalità, circostanze e qualità/quantità della sostanza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
reato di cui al comma 1 (detenzione e trasporto illecito di stupefacenti)
Il fatto è stato ritenuto dalla Corte come detenzione/trasporto ai fini di spaccio sulla base della quantità, purezza, numero potenziale di dosi e modalità di occultamento
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
disciplinante la possibile qualificazione per lieve entità
Per applicare il comma 5 non è sufficiente il dato ponderale isolato o uno studio statistico: va valutata una serie di elementi (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza) e la loro compatibilità con un uso personale
codice di procedura penale, art. 616
onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità
Applicato per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali in seguito alla dichiarazione di inammissibilità
legge n. 689 del 1981, art. 56-bis
possibile sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità
La richiesta è stata ritenuta generica e tardiva: la sostituzione richiede una deduzione specifica e motivata che non è stata fornita
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
richiamata dalla Corte in riferimento alla determinazione delle conseguenze per i ricorrenti
Usata per giustificare la quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere che i ricorsi siano stati presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 (Pascale, Rv. 284319-01)
precedente citato per i criteri di valutazione del comma 5
Conferma che per la valutazione della lieve entità occorre considerare mezzi, modalità, circostanze e qualità/quantità, non limitarsi a soglie quantitative
Massime di principio
- La mera quantità dello stupefacente non è di per sé decisiva per riconoscere la lieve entità (art.73, comma 5): il giudice deve valutare anche purezza, numero potenziale di dosi, confezionamento, modalità e circostanze dell'azione
- Studi statistici o soglie empiriche non vincolano il giudice di merito; vanno considerati ma integrati da elementi probatori concreti e contestualizzati
- Per ottenere la riqualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5, la difesa deve documentare in modo specifico i mezzi, le modalità e le circostanze che rendono l'ipotesi compatibile con l'uso personale e incompatibile con lo spaccio
- Comportamenti come l'acquisto osservato, la partecipazione attiva, il fornire l'autovettura o l'occultamento in modo professionale rafforzano la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio
- Le censure sulla determinazione della pena o sulla concessione delle circostanze generiche devono essere specifiche e corredate da elementi concreti: argomentazioni generiche in cassazione sono inammissibili
- Se si vuol contestare la ricostruzione dei giudici di merito (es. capacità economica, provenienza dei fondi), è necessario allegare prove documentali (movimenti bancari, dichiarazioni fiscali, dichiarazioni testimoniali precise) per contrastare i rilievi dei giudici
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