Cassazione Penale, Sentenza n. 36037/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi censurano l'assoluzione di Ubaldo Prati per il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale: il Procuratore Generale denunciava il travisamento della prova da parte della Corte d'Appello in relazione alla documentazione contabile (nota integrativa e bilanci 2011/2012), sostenendo che le poste accantonate non erano destinate a coprire il credito privilegiato del lavoratore Luigi Macrì ma costituivano riserve per perdite future e che, quindi, i pagamenti di compensi effettuati (tra cui quelli dell'imputato) violavano la par condicio creditoria. La parte civile Macrì sollevava analoghe censure quantitative e qualitative sulle valutazioni della Corte d'Appello (distinzione fra fondo per rischi e oneri e riserva indisponibile, insufficienza delle somme stanziate, inesistenza di poste certe come i rimborsi regionali). La difesa dell'imputato ha inoltre eccepito profili processuali (mancanza del decreto di riapertura indagini ex art. 414 c.p.p.) e ha sostenuto l'esistenza di un fondo rischi ex art. 2424-bis c.c. a garanzia dei crediti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi principali: il giudizio di legittimità non può essere usato per una rivalutazione in fatto delle prove salvo che sussista una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione; le doglianze proposte avevano natura rivalutativa e non hanno documentato il carattere decisivo dell'atto contabile che si assumeva travisato. In particolare, il ricorso del Procuratore Generale non ha dimostrato che l'erronea riferibilità della nota integrativa fosse decisiva per l'assoluzione e la Corte ha ritenuto che il punto centrale dell'assoluzione fosse l'accertamento da parte della Corte d'appello della costituzione di un "fondo rischi" (ex art. 2424-bis c.c.), che non è stato dimostrato manifestamente illogico. Anche il ricorso della parte civile è stato ritenuto una diversa lettura delle prove non consentita in cassazione; per tali ragioni è stato dichiarato inammissibile e la parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare, per profili di colpa, la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Quanto alla richiesta dell'imputato di rifusione delle spese, il Collegio ha ritenuto invece di compensare le spese tra le parti.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha ritenuto che esistesse un "fondo rischi" ai sensi dell'art. 2424-bis c.c., dato ritenuto centrale per giustificare i pagamenti e fondare l'assoluzione; la Cassazione ha considerato tale accertamento di merito non suscettibile di revisione in assenza di manifesta illogicità
Richiamato dalla difesa per eccepire la presunta mancata riapertura delle indagini: la Corte di Cassazione non ha ritenuto tale questione risolutiva in sede di legittimità e non ha accolto l'eccezione come motivo capace di incidere sull'ammissibilità del ricorso
Norma applicata per disporre la condanna della parte civile che ha proposto il ricorso in cassazione al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre inflitto una somma a titolo di ammenda alla parte civile per profili di colpa
Principio giurisprudenziale sul sindacato di legittimità
La Cassazione ha ricordato il principio consolidato secondo cui il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione delle fonti di prova se non quando la motivazione del giudice del merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente; i ricorsi che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per riesaminare i fatti: per impugnare in cassazione una valutazione probatoria occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione del giudice del merito
- Il censurante che deduce il "travisamento della prova" deve specificare l'atto processuale contestato, il dato probatorio concreto ritenuto incompatibile con la decisione, fornire prova della verità di quel dato e spiegare perché esso compromette decisivamente la motivazione
- La distinzione contabile tra "fondo per rischi e oneri" e "riserva per perdite" è rilevante: per ribaltare una decisione basata sull'esistenza di un fondo occorre prova chiara che il fondo non sia stato costituito o fosse inesistente nella sua capacità di copertura del credito
- Negli accertamenti su pagamenti in periodo di dissesto/fallimento è centrale dimostrare la diretta pregiudizialità nei confronti dei creditori privilegiati (par condicio): affermazioni generiche sull'insufficienza delle riserve non sono sufficienti in cassazione senza prova decisiva
- Chi propone ricorso in cassazione deve evitare censure meramente ricostruttive o alternative delle prove; per ottenere accoglimento serve in genere un vizio di motivazione formale o un palese contrasto logico-normativo
- Le parti civili che promuovono ricorsi infondati possono essere condannate a spese e, se sussistono profili di colpa, a somme a favore della cassa delle ammende; d'altra parte la Corte può disporre la compensazione delle spese se sussistono ragioni equilibrate
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