Cassazione Penale, Sentenza n. 36035/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano (13/11/2023) che, riformando parzialmente il giudizio di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione di alcuni reati e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose e falso in bilancio a carico di Stefano Rizzo (relativamente al fallimento della BIOS s.r.l.). Il ricorso in Cassazione deduce due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione quanto alla presunta bancarotta distrattiva per la cessione del pacchetto clienti della BIOS alla società "Amicare" — il ricorrente sostiene che non vi fu cessione dimostrabile ma un accordo di ristrutturazione e che non v'è prova del dolo; porta come elementi a discarico le garanzie prestate (fideiussioni personali e familiari), l'intento di salvare l'azienda, un errore di calcolo sulle imposte, fattori esterni come estorsioni subite e problemi di salute; 2) violazione di legge quanto alla bancarotta da operazioni dolose (capo 1c), per mancata prova del dolo, essendo l'azione finalizzata al salvataggio dell'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti costituiscono richieste di rivalutazione del merito (rilettura delle prove e diversa ricostruzione fattuale) precluse in sede di legittimità salvo che non sussista manifesta illogicità della motivazione, cui il ricorrente non ha dato prova. La Corte ha confermato la fondatezza delle valutazioni di merito che hanno ritenuto provate le distrazioni (tra cui la cessione senza corrispettivo del pacchetto clienti ad "Amicare", società riconducibile a familiari) e le operazioni dolose (fatture fittizie, bonifici ingiustificati a familiari), e ha escluso che le garanzie prestate o le dichiarazioni di intento al risanamento escludano il dolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma è stata richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per prevedere il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
La norma è stata menzionata in relazione alla possibilità di valutare, in sede di merito, accertamenti probatori definitivi che il ricorrente aveva invocato (es. sulla presunta estorsione), ma la Corte osserva che tali accertamenti non risultano dagli atti in modo da giustificare sindacato di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito o per una diversa ponderazione delle prove: le censure che chiedono una nuova lettura degli elementi probatori sono inammissibili salvo manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- La mera allegazione di intenti alternativi (ad esempio l'intento di salvare l'azienda) non esclude il dolo se dagli atti emergono atti concreti preordinati al depauperamento del patrimonio sociale (cessioni prive di corrispettivo, trasferimenti a familiari, fatture fittizie).
- La cessione di asset aziendali a società riconducibili a familiari o a persone vicine, effettuata senza corrispettivo o senza regolari accordi, costituisce un elemento fortemente indicativo di bancarotta distrattiva quando produca l'immediata cessazione dell'attività dell'impresa fallita.
- Garanzie personali prestate dall'imprenditore (fideiussioni, impegni familiari) possono essere valutate dal giudice di merito ma non sono di per sé idonee a escludere responsabilità penale se il complesso degli atti dimostra condotte distrattive o dolose.
- Eccezioni rilevanti basate su fatti nuovi (es. estorsioni subite) richiedono accertamenti probatori chiari in sede di merito; affermazioni generiche non bastano a fondare il sindacato in Cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a rifondere spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende; pertanto la valutazione preventiva dell'ammissibilità e della fondatezza giuridica dell'impugnazione è essenziale.
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