Cassazione Penale, Sentenza n. 35987/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale del riesame di Torino che aveva confermato il sequestro preventivo ai fini di confisca disposto dal G.I.P. il 16/02/2023, sino alla concorrenza di euro 31 milioni, in relazione ai reati di associazione (art. 416 c.p.) e violazioni fiscali (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). L'ipotesi accusatoria riguardava la gestione del sito "Bakecaincontri" tramite la società portoghese Neottolemo Lda che, secondo gli inquirenti, avrebbe dissimulato una stabile organizzazione italiana e favorito pagamenti agli inserzionisti (spesso escort), determinando una consistente evasione fiscale per gli anni 2014-2018.
La decisione
I ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi con atti dei difensori muniti di procura speciale dopo che la misura cautelare reale loro nei confronti era stata revocata. La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinuncia prima dell'udienza di discussione. Poiché la rinuncia è stata motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (revoca del sequestro), i ricorrenti non sono stati condannati alle spese processuali né al versamento in favore della Cassa per le ammende. Decisione resa il 21/02/2024.
Norme richiamate
Riferimento al reato di associazione a delinquere: la decisione evoca tale norma come parte dell'ipotesi accusatoria alla base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Riferimento alle fattispecie di reato in materia tributaria connesse all'evasione fiscale contestata per il periodo 2014-2018; la norma è invocata nell'ambito dell'accertamento dei profitti illeciti.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'interessato presentata prima dell'udienza di discussione: la Corte ha applicato tale disposizione dichiarando i ricorsi inammissibili per intervenuta rinuncia.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e sezioni varie citate nella motivazione)
Richiamate diverse pronunce della Corte di Cassazione che stabiliscono che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (per es. per revoca della misura impugnata) esclude la statuizione sulle spese e su somme in favore della Cassa per le ammende, non configurando comunque ipotesi di soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso presentata prima dell'udienza di discussione rende il ricorso inammissibile ex art. 591 c.p.p.; è quindi strumento processuale efficace quando viene meno l'interesse a proseguire (es. per revoca della misura impugnata).
- La revoca della misura cautelare che ha determinato l'impugnazione può esaurire l'interesse ad ottenere una pronuncia; in tal caso la parte che rinuncia non viene considerata soccombente e non è tenuta al pagamento delle spese o di somme alla Cassa per le ammende, secondo la giurisprudenza consolidata.
- La rinuncia deve risultare da atti formali dei difensori muniti di procura speciale e intervenire prima dell'udienza di discussione per produrre l'effetto di inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non equivale a una pronuncia sul merito: le questioni sostanziali (es. liceità del sequestro o delle accuse fiscali) restano eventualmente decise in altri gradi o procedimenti, se permangono questioni attive.
- In situazioni analoghe, valutare tempestivamente la revoca della misura cautelare o la rinuncia al gravame quando l'interesse è venuto meno può evitare costi processuali e non arreca conseguenze di soccombenza, purché la rinuncia sia formalmente corretta e antecedente all'udienza.
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