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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35982/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo: 1) vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (sostanziale contestazione che la detenzione dovesse essere qualificata come 'fattispecie lieve' quando non ricorrano elementi di cessione); 2) mancata applicazione della sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi (contestando la prognosi negativa e la motivazione relativa al diniego della pena sostitutiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto generici i motivi proposti dalla ricorrente e congrua la motivazione delle decisioni di merito: la Corte territoriale aveva valutato non solo l'eterogeneità delle sostanze ma soprattutto le rilevanti quantità (circa 77 g di cocaina, 45 g di eroina, 30 g di marijuana) e l'organizzazione concreta della detenzione, da cui è stata desunta la professionalità e non occasionalità della vendita, giustificando quindi il diniego del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Sulla questione della pena sostitutiva, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha escluso una prognosi favorevole e l'efficacia rieducativa delle misure richieste. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il comma 5 disciplina la 'fattispecie lieve' per detenzione di sostanze stupefacenti in assenza di elementi indicativi della cessione. La Corte ha interpretato e applicato la norma richiedendo, oltre alla mera detenzione, l'assenza di elementi (quantità rilevanti, modalità, professionalità) che consentano di desumere la finalità di spaccio

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    La norma è richiamata per il principio secondo cui, in ordine alla sostituzione di pene detentive brevi, il giudice deve motivare non solo l'elemento ostativo ma la sua incidenza specifica sulla concreta sanzione sostitutiva valutata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia stata sufficientemente correlata alla negativa prognosi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata dalla Corte per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

  • Sentenza a Sezioni Unite "Murolo"

    sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01

    Principio di diritto secondo cui l'eterogeneità delle sostanze sequestrate non è di per sé sufficiente per riconoscere la fattispecie lieve; occorre valutare quantità, modalità e altri elementi indicativi di professionalità. La Corte ha richiamato questo principio per confermare la valutazione di professionalità e l'esclusione del comma 5

  • Sez. 6, sent. n. 40433

    del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295-01

    Giurisprudenza sul requisito motivazionale in tema di pene sostitutive: il giudice deve correlare l'elemento ostativo alla specifica sanzione sostitutiva e spiegare come esso ne inficia l'efficacia; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo dalla Corte territoriale

Massime di principio

  • La mera eterogeneità delle sostanze detenute non garantisce automaticamente l'applicazione della 'fattispecie lieve' (art. 73, comma 5): il giudice valuta anche quantità, modalità di confezionamento, suddivisione in dosi e altri elementi indicativi di professionalità e finalità di cessione
  • Quando le quantità sono rilevanti e vi sono elementi organizzativi (numerose dosi, diverse tipologie di droga, modalità di conservazione/confezionamento), il giudice può legittimamente inferire la non occasionalità e negare la qualificazione come fattispecie lieve
  • Per ottenere la pena sostitutiva delle pene detentive brevi è necessaria una prognosi favorevole di efficacia rieducativa: il giudice di merito deve motivare specificamente e collegare gli elementi ostativi alla concreta misura sostitutiva richiesta, non basta una affermazione generica
  • In Cassazione i motivi generici che non si confrontano puntualmente con la motivazione delle decisioni di merito (quantità, omogeneità delle valutazioni, riferimenti giurisprudenziali) sono generalmente ritenuti infondati
  • Se il Pubblico Ministero chiede un annullamento limitato su un profilo (qui: art. 73, comma 5) ma la Cassazione ritiene la motivazione di merito adeguata, il ricorso può essere rigettato nella sua totalità e confermata la sentenza di condanna

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