Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28269/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse di un condannato per ottenere l'applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione tra due sentenze di patteggiamento pronunciate in distinti procedimenti, una del 7 giugno 2023 e una del 2 ottobre 2023. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione del procedimento di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p., sostenendo che la richiesta avrebbe dovuto essere esaminata secondo tale rito speciale. La Corte, però, ha osservato che il presupposto dell'art. 188 disp. att. c.p.p. resta comunque il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto delle sentenze, vincolo che nel caso concreto era stato motivatamente escluso. Ha inoltre rilevato che in udienza le parti avevano comunque concordato l'aumento da applicare in continuazione, sicché il procedimento speciale era stato nella sostanza seguito e l'eventuale iniziale irregolarità era superata; comunque, il mancato riconoscimento del vincolo rendeva irrilevante la censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la doglianza sull'omessa applicazione dell'art. 188 disp. att. c.p.p. Ha affermato che la richiesta ex art. 188 disp. att. c.p.p. è una ipotesi speciale di quella ex art. 671 c.p.p., ma in ogni caso richiede la verifica della continuazione e dell'identità del disegno criminoso; poiché tale requisito era stato escluso dal giudice dell'esecuzione con motivazione ritenuta corretta, la censura non poteva trovare accoglimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del concorso formale e del reato continuato può essere applicata in sede esecutiva solo se è positivamente accertata l'unicità del disegno criminoso tra i fatti.

  • art. 671 c.p.p.

    La richiesta di riconoscimento della continuazione proposta ex art. 671 c.p.p. è richiamata come equivalente, nel merito, a quella ex art. 188 disp. att. c.p.p., ma diversa quanto alla procedura.

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    "nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato"

    È una ipotesi speciale, ammissibile solo per più sentenze di patteggiamento, ma comunque subordinata al riconoscimento del vincolo della continuazione; il giudice conserva il potere-dovere di verificarne i presupposti e può rigettare la domanda se il vincolo manca.

  • art. 444 c.p.p.

    Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti rilevano come presupposto sia per la richiesta ex art. 188 disp. att. c.p.p. sia per la definizione del procedimento esecutivo trattato.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze di patteggiamento è ammissibile solo se ricorrono i presupposti sostanziali del reato continuato, in particolare l'identità del disegno criminoso preesistente.
  • L'art. 188 disp. att. c.p.p. costituisce una forma speciale della domanda di continuazione in executivis: disciplina il percorso procedurale, ma non elide il controllo del giudice sulla sussistenza dei requisiti di merito richiesti dall'art. 81 c.p.
  • Il giudice dell'esecuzione, anche quando le parti concordino sull'aumento di pena, conserva il potere di verificare la ricorrenza del vincolo della continuazione e di rigettare la domanda se tale vincolo non risulta provato o motivatamente accertato come assente.
  • Se nel procedimento esecutivo le parti hanno comunque interloquito sulla richiesta e concordato l'aumento, l'eventuale pretesa omissione del rito speciale ex art. 188 disp. att. c.p.p. non può essere fatta valere in modo utile quando il rigetto discenda comunque dalla mancanza del presupposto sostanziale della continuazione.
  • La richiesta di continuazione formulata ex art. 671 c.p.p. e quella ex art. 188 disp. att. c.p.p. sono equivalenti quanto al contenuto sostanziale, ma non sovrapponibili sotto il profilo procedurale; la seconda è ammissibile solo nel caso peculiare di plurime sentenze di patteggiamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.