Cassazione Civile, Sentenza n. 26597/2022 del 09/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) censura sulla motivazione della sentenza del gravame e mancata sospensione del processo nonostante la non definitività degli avvisi di accertamento; (2) violazione della procedura di mediazione tributaria ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992 (termine di 90 giorni e obbligo dell'ente di convocare richiesta del contribuente); (3) contestazione dell'esercizio del potere di autotutela dell'ente (riduzione/annullamento delle sanzioni) e richiamo a sentenza regionale che annullava le sanzioni per alcuni anni; (4) deduzione di giudicato circa la destinazione d'uso dell'immobile e contestazione della correttezza della cartella di pagamento rispetto agli avvisi di accertamento pendenti; (5) doglianza sull'applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni e richiesta di integrazione della motivazione del primo giudice; (6) eccezioni di decadenza e prescrizione relative alla formazione dei ruoli e alla notifica degli avvisi, con dedotta tardività delle notifiche e conseguente estinzione del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Nel dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice del gravame ha motivato puntualmente e la giurisprudenza tributaria richiede che ciascun atto vada impugnato per i vizi propri; la Corte ha precisato che la pendenza dei giudizi sugli avvisi di accertamento non comporta una pregiudizialità tecnica che impedisca l'impugnazione della cartella di pagamento, ferma restando la possibile efficacia esterna di una riforma successiva (art. 336 c.p.c.). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la mediazione ex art. 17-bis si svolge nei 90 giorni e, se non si raggiunge un'intesa, il ricorso diviene procedibile; l'ente non è obbligato a protrarsi indefinitamente nelle convocazioni. Il terzo motivo è respinto: la proposta di mediazione non equivale ad un esercizio automatico e definitivo del potere di autotutela, e annullamenti intervenuti per specifiche annualità incidono soltanto sulle pretese riferite a quelle annualità. Il quarto motivo è infondato perché le questioni relative alla formazione e quantificazione della pretesa impositiva (destinazione d'uso, criteri tariffari) devono essere trattate nei giudizi avverso gli avvisi di accertamento e non nel giudizio sulla cartella di pagamento. Il quinto e sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili: questioni inerenti il cumulo giuridico, la formazione dei titoli, la decadenza e la prescrizione dovevano essere sollevate nei giudizi contro gli avvisi di accertamento; non sono ammesse nuove questioni né integrazioni non prospettate nel ricorso. Non essendosi difesi gli intimati, non sono state liquidate spese di cassazione; è stata segnalata l'eventuale esigenza, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis
«una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita della pretesa e al principio di economicita dell'azione amministrativa.»
La norma disciplina la mediazione tributaria nei 90 giorni dalla notifica del ricorso; sospende la procedibilità per quel termine e prevede che, se non si raggiunge intesa, l'ufficio formuli una proposta. Se non c'è accordo il processo riprende: l'amministrazione non è tenuta a prolungare indefinitamente i tentativi conciliativi.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, c. 3
Nel rito tributario ogni atto della sequenza procedimentale è impugnabile soltanto per i vizi propri; questioni sulla formazione del titolo devono essere contestate nell'atto che le abbia originariamente determinate.
codice di procedura civile, art. 336, comma 2
Rilevato il cd. effetto espansivo esterno: la riforma o cassazione di una sentenza sugli avvisi può avere riflessi sugli atti dipendenti (es. cartelle), ma ciò non crea una pregiudizialità tecnica automatica che impedisca l'impugnazione separata della cartella.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72
Norma relativa alla formazione dei ruoli Tarsu; la Corte ha osservato che le eccezioni concernenti la formazione dei ruoli devono essere sollevate nei giudizi avverso gli avvisi di accertamento e non nell'impugnazione della cartella.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12 (cumulo giuridico)
Il cumulo giuridico si applica per determinare la misura complessiva delle sanzioni; pronunce favorevoli al contribuente su specifiche annualità incidono sull'effettiva esigibilità delle sanzioni relative a quelle annualità, ma non impediscono automaticamente la rideterminazione o nuova richiesta per le altre annualità.
legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 163
Riferimenti ai termini di decadenza per la notifica degli avvisi e alla distinzione tra decadenza/prescrizione nella formazione dei titoli e la notifica del titolo esecutivo; la Corte ha richiamato che le contestazioni su decadenza/prescrizione relative alla formazione dei titoli devono essere sollevate nei giudizi contro gli avvisi e non nel giudizio sulla cartella.
codice di procedura civile, artt. 112, 132, 156 e art. 360 c.1
Richiamate norme sul contenuto della motivazione, limiti di integrazione della decisione e sui motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto non fondate le censure di motivazione apparente e ha ricordato che in cassazione non si possono dedurre questioni nuove non già prospettate nel ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione di una cartella di pagamento è autonoma rispetto ai ricorsi contro gli avvisi di accertamento: ciascun atto va contestato per i propri vizi e molte questioni (formazione del ruolo, decadenza, prescrizione, criteri tariffari) devono essere dedotte nei giudizi avverso gli avvisi, non nell'impugnazione della cartella.
- La mediazione tributaria ex art. 17-bis sospende la procedibilità per 90 giorni; se non si raggiunge accordo il processo procede: non obbliga l'amministrazione a ripetute convocazioni richieste dal contribuente oltre il normale svolgimento della mediazione.
- Una proposta o trattativa in mediazione non equivale automaticamente a un esercizio definitivo dell'autotutela dell'amministrazione: l'effetto vincolante richiede un atto formale o un accordo perfezionato tra le parti.
- Se una decisione giudiziale successiva annulla specifiche sanzioni, l'esecutività della cartella resta limitata rispetto a quelle sanzioni, ma le questioni di ammontare e applicazione del cumulo giuridico vanno verificate nei procedimenti competenti e possono richiedere la rideterminazione dell'importo.
- In sede di cassazione non è consentito ampliare o introdurre nuove eccezioni non prospettate nell'atto introduttivo: le memorie non possono mutare la natura delle doglianze iniziali.
- Le eccezioni di decadenza o prescrizione devono essere ben documentate e riferite al titolo effettivamente impugnato; questioni generiche o apodittiche sulla prescrizione rischiano l'inammissibilità.
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