Cassazione Civile, Ordinanza n. 35431/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, sostenendo di non essere dotato di autonoma organizzazione e che, quindi, l'imposta non fosse dovuta. A seguito del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, però, la decisione era stata riformata perché la CTR aveva ritenuto integrato il presupposto dell'autonoma organizzazione sulla base del ricorso, costante negli anni, a collaborazioni esterne con altri professionisti per domiciliazioni, sostituzioni in udienza e consulenze. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello l'Ufficio avesse introdotto uno ius novorum vietato, invocando per la prima volta la rilevanza delle collaborazioni esterne ai fini dell'autonoma organizzazione; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, lamentando che la CTR avesse erroneamente riconosciuto il presupposto dell'autonoma organizzazione solo sulla base di collaborazioni non continuative e comunque inerenti all'attività forense; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che la CTR non avesse correttamente valutato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che le attività esterne erano mere sostituzioni e domiciliazioni con incidenza economica non tale da integrare una struttura organizzata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente è attore sostanziale e l'amministrazione può limitarsi a contestare il fatto costitutivo della pretesa senza introdurre una vera eccezione in senso stretto; la deduzione sulla mancanza di autonoma organizzazione costituisce quindi mera difesa e non è soggetta al divieto di novità dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Ha invece ritenuto fondati i motivi relativi all'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 e all'art. 116 c.p.c., osservando che il giudice di merito doveva verificare in concreto la natura, l'intensità e la rilevanza delle collaborazioni esterne, non potendo limitarsi a richiamarle in modo astratto come indizio di autonoma organizzazione senza esaminare compiutamente la documentazione prodotta dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
divieto di proporre nuove eccezioni in appello nel processo tributario
nel giudizio tributario di appello il divieto riguarda solo le eccezioni in senso stretto; la mera contestazione del fatto costitutivo della pretesa dell'attore non integra un'eccezione vietata.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
presupposto dell'autonoma organizzazione
per il lavoro autonomo l'autonoma organizzazione va accertata in concreto, verificando l'assetto organizzativo effettivo e la rilevanza delle collaborazioni esterne.
libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove
il giudice di merito deve valutare compiutamente la documentazione prodotta e non può trascurarla nel ricostruire la natura delle collaborazioni e la sussistenza del presupposto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma evocata come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
norma evocata come parametro del vizio processuale dedotto con riferimento alla valutazione della prova.
Massime di principio
- Nel processo tributario di rimborso, il contribuente è attore anche in senso sostanziale; l'amministrazione convenuta può contrastare la domanda contestandone il fatto costitutivo senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni in appello, quando si limiti a svolgere mere difese.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le contestazioni del fatto costitutivo della pretesa.
- Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione nel lavoro autonomo richiede un accertamento concreto dell'assetto organizzativo e della funzione svolta dalle collaborazioni esterne, non essendo sufficiente una loro mera esistenza astratta.
- Le collaborazioni esterne di un professionista non sono di per sé decisive: occorre verificare se siano meramente accessorie o se apportino un quid pluris organizzativo idoneo ad accrescere la capacità produttiva e reddituale dell'attività.
- Il giudice di merito deve esaminare la documentazione prodotta sulla reale natura delle collaborazioni e non può fondare la decisione su affermazioni apodittiche o su indici non adeguatamente verificati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35423/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35424/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35425/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35427/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35428/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35429/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →