Cassazione Civile, Ordinanza n. 03329/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato lo svolgimento di attività commerciale e, di conseguenza, la perdita del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi ai sensi dell'art. 148 TUIR, con assoggettamento alla disciplina ordinaria. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo sostanzialmente già esaminate e confutate in primo grado le doglianze sulla decadenza dalla qualifica di ente non commerciale, con motivazione molto sintetica e in larga parte per relationem alla sentenza di primo grado. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 148 TUIR, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto integrata la decadenza dal regime agevolato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e non espressiva di un autonomo percorso decisionale, perché limitata a una generica adesione alla decisione di primo grado senza specifica valutazione critica dei motivi di gravame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva; una motivazione solo apparente determina nullità della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo tale da rendere intellegibile il percorso logico-giuridico del giudice.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il mezzo attraverso cui dedurre in cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione nei casi rilevanti in diritto processuale.
art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
È la norma invocata per il regime fiscale degli enti associativi; la controversia riguardava la pretesa perdita delle condizioni per usufruirne.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione della norma tributaria sostanziale richiamata nel motivo.
È richiamato dalla CTR per affermare la perdita della qualifica di ente non commerciale e la conseguente applicazione della disciplina fiscale ordinaria.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non può risolversi in una adesione generica e non critica alla decisione di primo grado: il giudice di appello deve mostrare di avere esaminato specificamente i motivi di gravame e le relative allegazioni difensive.
- La motivazione per relationem è legittima solo se rende percepibile un effettivo percorso argomentativo del giudice dell'impugnazione; in mancanza, la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente.
- Nel giudizio tributario la riproposizione in appello delle questioni già trattate in primo grado non esonera il giudice dal dovere di pronunciarsi con motivazione autonoma e sufficientemente intelligibile.
- Quando viene accolto il motivo processuale sulla nullità della motivazione, resta assorbita la censura di merito relativa alla corretta applicazione della norma fiscale sostanziale.
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