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Sentenza

Sentenza n. 1818/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento - dell’informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2021, adottata ai sensi art. 92 comma 2-bis del d.lgs n. 159/2011 dal Prefetto di Catanzaro nei confronti della società ricorrente; - dell’ordinanza del Comune di Lamezia Terme n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2021, con cui è stata disposta la perdita di efficacia delle SCIA in capo alla Società ricorrente, per informazione antimafia positiva; - di tutti gli atti di indagine, ivi compresi quelli espressamente menzionati nel provvedimento interdittivo, ivi compresi: i) la nota del Comando dei Carabinieri n. -OMISSIS- del 15 luglio 2021; ii) le note della Direzione Investigativa Antimafia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 24 agosto 2020 e n. -OMISSIS- del 28 settembre 2021; iii) la nota della Guardia di Finanza di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 18 settembre 2020; iv) le note della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2021, n. -OMISSIS- del 23 settembre 2021 e n. -OMISSIS- del 30 settembre 2021; - di tutti gli atti del procedimento che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti oggetto dell’odierna impugnativa; - di ogni atto presupposto e consequenziale; nonché per la condanna degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202101724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Catanzaro il 7 ottobre 2021 e conseguente ordinanza del Comune di Lamezia Terme del 12 ottobre 2021 di perdita di efficacia delle SCIA commerciali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l’annullamento dell’interdittiva e dell’atto comunale conseguenziale, nonché il risarcimento in forma specifica mediante annullamento degli atti. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio e mancato preavviso di rigetto; 2) violazione del d.lgs. 159/2011 ed eccesso di potere per illogicità e travisamento, contestando l’attualità e la complessiva consistenza del pericolo di infiltrazione. In particolare, ha sostenuto che gli elementi valorizzati fossero risalenti, non sfociati in condanne o comunque non penalmente rilevanti; che non sussistesse un effettivo rapporto di amicizia tra l’amministratore unico e un soggetto controindicato; che le vicende della madre si fossero concluse con una pronuncia di non luogo a procedere; che i rapporti della famiglia con ambienti criminali non fossero provati e che la famiglia fosse stata vittima della criminalità; che la cointeressenza imprenditoriale con la madre fosse stata inferita da circostanze irrilevanti e che la convivenza fosse cessata; e che le vicende della sorella riguardassero il compagno, senza prova di rapporti con l’amministratore. 3) Quanto all’ordinanza comunale, ha dedotto invalidità derivata dall’interdittiva e vizi propri per inosservanza dell’art. 19 l. 241/1990 e difetto di motivazione. Ha inoltre chiesto l’acquisizione della documentazione posta a base dell’interdittiva. La società è stata successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, ma ha dichiarato persistenti rapporti patrimoniali connessi alla gestione sociale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la cancellazione dal Registro delle Imprese non impedisse la prosecuzione del giudizio, poiché permanevano rapporti patrimoniali connessi alla gestione sociale e la vicenda estintiva non risultava integralmente perfezionata. Ha considerato soddisfatta l’istanza istruttoria in ragione della documentazione prodotta dalle amministrazioni e della mancata ulteriore insistenza della ricorrente. Ha respinto il primo motivo: alla data dell’interdittiva, 7 ottobre 2021, era applicabile la versione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 anteriore alla novella entrata in vigore il 7 novembre 2021; in base al principio tempus regit actum, non era quindi dovuta la comunicazione di avvio introdotta dalla novella. Secondo l’orientamento richiamato, per la disciplina previgente le garanzie partecipative ordinarie non erano necessarie, avuto riguardo alla natura investigativa e preventiva del procedimento e alla possibile interlocuzione eventuale prevista dall’art. 93, comma 7, d.lgs. 159/2011. Ha respinto il secondo motivo. L’interdittiva può fondarsi su elementi indiziari e su una prognosi probabilistica, senza necessità di una condanna penale né della prova di un condizionamento mafioso già in atto; fatti risalenti, non penalmente rilevanti o conclusi con proscioglimento possono essere valutati sul piano preventivo, se inseriti in un quadro complessivo attendibile e convergente. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto non confutati adeguatamente gli elementi investigativi relativi ai rapporti della famiglia con cosche locali, al legame dell’amministratore con una persona gravata da controindicazioni, alla convivenza e cointeressenza con la madre, alle vicende della madre e della sorella e ai rapporti di contatto, conoscenza e scambio di favori con ambienti criminali. La pronuncia di non luogo a procedere per prescrizione relativa alla madre non ha eliminato il valore indiziante dei fatti, non risultando evidente una causa di assoluzione; la cessazione della convivenza successiva all’interdittiva è irrilevante per il giudizio di legittimità, che va condotto sulla situazione esistente al momento dell’adozione. La valutazione prefettizia, considerata nel suo insieme, è stata ritenuta plausibile e non manifestamente illogica o travisata. Ha respinto anche il motivo contro l’atto comunale: l’inibizione delle attività dichiarate con SCIA conseguiva in modo vincolato all’interdittiva antimafia, applicabile anche ad attività economiche private esercitate mediante SCIA; non occorrevano il procedimento dell’art. 19 l. 241/1990 né una motivazione autonoma, e i vizi dell’interdittiva non sussistevano. Il ricorso è stato respinto integralmente. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni statali e in ulteriori euro 1.000, oltre oneri, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    In applicazione di tali univoche coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che l’omissione nel caso oggi all’esame delle garanzie procedimentale da parte della Prefettura di Catanzaro non valga a viziare la legittimità dell’interdittiva adottata.

    Per l’interdittiva adottata prima della novella del 2021, non era necessaria la comunicazione di avvio né il preavviso di rigetto, in ragione delle peculiarità investigative e preventive della materia antimafia.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Pertanto tale norma non è applicabile nella fattispecie all’esame, in applicazione del principio del tempus regit actum.

    La legittimità delle garanzie procedimentali applicabili va valutata secondo la versione normativa vigente al momento dell’adozione dell’interdittiva; la novella entrata in vigore il 7 novembre 2021 non si applica all’atto del 7 ottobre 2021.

  • art. 93, comma 7, d.lgs. 159/2011

    Il procedimento finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia non sconta una totale assenza di contraddittorio, nel nostro ordinamento, ma conosce una interlocuzione solo eventuale, prevista dall'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile.

    La disciplina prevede una possibile interlocuzione con gli interessati rimessa alla valutazione del Prefetto, non un contraddittorio procedimentale necessario in ogni caso.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011

    A tale stregua, venendo in rilievo nel caso oggi all’esame una fattispecie di decadenza automatica, rigorosamente vincolata al disposto dell’interdittiva antimafia, applicabile – diversamente da quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente – anche alle SCIA già presentate dall’impresa ricorrente per l’esercizio delle attività commerciali, le determinazioni adottate dal Comune di Lamezia Terme in conseguenza del provvedimento interdittivo costituiscono atto dovuto, in conseguenza dell’intervento di quest’ultimo, e quindi strettamente conseguenziale rispetto ad esso.

    L’interdittiva antimafia determina la decadenza automatica anche degli effetti abilitativi derivanti da SCIA commerciale; l’amministrazione comunale deve adottare l’atto conseguenziale vincolato.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    La giurisprudenza ha consolidato questo orientamento chiarendo che l'art. 89-bis del d. lgs n. 159/2011 - inserito nel corpo del codice antimafia dall'art. 2, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 153 del 2014 - s'interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.

    L’informazione antimafia produce gli effetti della comunicazione antimafia anche quando l’impresa non intrattenga un rapporto contrattuale con una pubblica amministrazione, con conseguenze anche sulle attività economiche autorizzate o svolte mediante SCIA.

  • art. 19 l. 241/1990

    A tale stregua, venendo in rilievo nel caso oggi all’esame una fattispecie di decadenza automatica, rigorosamente vincolata al disposto dell’interdittiva antimafia, applicabile – diversamente da quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente – anche alle SCIA già presentate dall’impresa ricorrente per l’esercizio delle attività commerciali, le determinazioni adottate dal Comune di Lamezia Terme in conseguenza del provvedimento interdittivo costituiscono atto dovuto, in conseguenza dell’intervento di quest’ultimo, e quindi strettamente conseguenziale rispetto ad esso, con conseguenti: i) inapplicabilità della procedura e delle garanzie previste dall’art. 19 della l. n. 241/1990; ii) inidoneità della mancata applicazione delle garanzie partecipative a viziare il provvedimento finale, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 21-octies della l. n. 241/1990; iii) non necessità di una specifica motivazione.

    L’inibizione comunale conseguente all’interdittiva non è esercizio autonomo dei poteri ordinari di controllo sulla SCIA: essendo atto vincolato, non richiede la procedura partecipativa dell’art. 19 né una motivazione specifica.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    A tale stregua, venendo in rilievo nel caso oggi all’esame una fattispecie di decadenza automatica, rigorosamente vincolata al disposto dell’interdittiva antimafia, applicabile – diversamente da quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente – anche alle SCIA già presentate dall’impresa ricorrente per l’esercizio delle attività commerciali, le determinazioni adottate dal Comune di Lamezia Terme in conseguenza del provvedimento interdittivo costituiscono atto dovuto, in conseguenza dell’intervento di quest’ultimo, e quindi strettamente conseguenziale rispetto ad esso, con conseguenti: i) inapplicabilità della procedura e delle garanzie previste dall’art. 19 della l. n. 241/1990; ii) inidoneità della mancata applicazione delle garanzie partecipative a viziare il provvedimento finale, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 21-octies della l. n. 241/1990; iii) non necessità di una specifica motivazione.

    La mancanza di garanzie partecipative non invalida l’atto comunale vincolato che dà esecuzione all’interdittiva antimafia.

  • art. 3 c.p.a.

    Quanto al primo aspetto, è sufficiente: i) richiamare, in omaggio al principio di sinteticità ex art. 3 del cod.proc.amm., quanto in precedenza illustrato, al par. 15, in relazione alla concludenza del materiale istruttorio valorizzato dalla Prefettura di Catanzaro nonché alla irrilevanza della mancanza di seguiti penali a carico di esponenti della famiglia -OMISSIS-;

    La disposizione è richiamata per il principio di sinteticità espositiva e non costituisce fondamento autonomo della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla novella entrata in vigore il 7 novembre 2021, l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva non richiedeva la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di rigetto; l’eventuale interlocuzione con gli interessati era rimessa alla valutazione del Prefetto ai sensi dell’art. 93, comma 7, d.lgs. 159/2011.
  • L’interdittiva antimafia ha funzione preventiva e può fondarsi su elementi indiziari, anche non penalmente rilevanti, non seguiti da condanna o già esaminati in sede penale con esito favorevole all’interessato; non è necessaria la prova di un condizionamento mafioso in atto, purché gli elementi sostengano, secondo una valutazione probabilistica del più probabile che non, un rischio concreto e attuale.
  • La risalenza temporale degli indizi non ne comporta da sola l’irrilevanza: essi possono conservare valore fino a quando non emergano fatti nuovi idonei a smentire o rendere inattendibile il quadro precedente. La verifica deve riguardare la convergenza complessiva degli elementi e non può essere condotta isolando atomisticamente ciascun indizio.
  • Nel giudizio sull’interdittiva, la prognosi prefettizia è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, ma il giudice deve rispettare l’ampia discrezionalità riconosciuta al Prefetto nella valutazione sintetica degli indizi di infiltrazione.
  • I rapporti di parentela possono concorrere alla prognosi interdittiva quando, valutati insieme alla loro natura e intensità e alle concrete relazioni familiari e imprenditoriali, rendano plausibile una possibile influenza mafiosa sulle decisioni dell’impresa; il solo vincolo parentale non sostituisce la necessaria valutazione del quadro concreto.
  • L’informazione antimafia interdittiva comporta la decadenza automatica anche degli effetti abilitativi derivanti da SCIA per attività commerciali. L’atto comunale conseguenziale è vincolato e non richiede l’ordinaria procedura prevista per il controllo della SCIA né una motivazione autonoma.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaSCIA e liberalizzazioni
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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