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Sentenza

Sentenza n. 616/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 891 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del CGARS n. 891 del 2025, impugnata per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla qualificazione del provvedimento comunale del 17 ottobre 2022 come atto meramente confermativo del diniego di condono del 2000

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza del CGARS n. 891 del 2025, deducendo un errore di fatto revocatorio. A loro avviso, la sentenza avrebbe erroneamente qualificato come meramente confermativo il provvedimento comunale del 17 ottobre 2022, con cui il Comune aveva respinto l’istanza di revoca in autotutela del diniego di condono edilizio del 15 febbraio 2000. L’errore sarebbe consistito nel non avere considerato le sopravvenienze intervenute dopo il diniego originario: approvazione del nuovo piano regolatore, decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, mancata realizzazione dell’opera pubblica, marginale incidenza della procedura espropriativa sulle aree di pertinenza dei manufatti, risultanze delle perizie e diversità della motivazione del provvedimento del 2022. I ricorrenti sostenevano che tali elementi imponessero una nuova istruttoria e un riesame della sanabilità dei manufatti, sicché il provvedimento del 2022 avrebbe dovuto essere qualificato come autonomo e lesivo, anziché meramente confermativo. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della revocazione, rilevando che la censura riguardava non una falsa percezione materiale degli atti, ma la qualificazione giuridica del provvedimento, già specificamente controversa e decisa nel precedente giudizio.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha precluso l’esame della fase rescissoria e delle questioni sostanziali riproposte, relative alla sanabilità dei manufatti, alla decadenza dei vincoli, alla procedura espropriativa, all’ordinanza di demolizione, alla riqualificazione urbanistica e alle domande risarcitorie. Il Collegio ha chiarito che l’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando la sentenza supponga esistente un fatto incontrovertibilmente escluso dagli atti oppure inesistente un fatto positivamente risultante, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso deciso dalla sentenza. Deve trattarsi di una falsa percezione materiale, immediatamente rilevabile mediante il raffronto tra atti e sentenza, non di un errore interpretativo o valutativo. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva considerato l’istanza del 2022, il provvedimento comunale, il nuovo piano regolatore, la decadenza del vincolo e la precedente sentenza sull’obbligo di provvedere. I ricorrenti contestavano quindi il valore giuridico attribuito a tali circostanze e la qualificazione dell’atto del 2022, non la loro materiale esistenza. Stabilire se vi fosse stata una nuova istruttoria, una rinnovata ponderazione degli interessi e un effettivo riesame della sanabilità avrebbe richiesto attività interpretativa e valutativa incompatibile con l’immediatezza propria dell’errore revocatorio. Inoltre, la natura meramente confermativa dell’atto del 2022 era stata uno specifico punto controverso del terzo motivo di appello ed era stata espressamente deciso dalla sentenza n. 891 del 2025; pertanto, non poteva essere nuovamente sottoposta al giudice della revocazione. La diversità testuale delle motivazioni dei provvedimenti del 2000 e del 2022 non era sufficiente, da sola, a dimostrare una nuova decisione sul merito. È stata respinta anche l’istanza di consulenza tecnica, perché diretta a svolgere una nuova istruttoria sulla situazione urbanistico-espropriativa, estranea alla verifica dell’errore percettivo. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, liquidate in euro 5.000, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    I ricorrenti deducono, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che la sentenza n. 891 del 2025 sarebbe effetto di un errore di fatto, per avere qualificato il provvedimento comunale del 17 ottobre 2022 come meramente confermativo del diniego di condono del 15 febbraio 2000.

    L’art. 106 c.p.a. costituisce la base processuale della revocazione delle sentenze amministrative, da esercitare nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina richiamata.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Esso ricorre quando la sentenza abbia supposto l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa dagli atti o documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità risulti positivamente stabilita, purché il fatto medesimo non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione si sia pronunciata.

    L’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione materiale di un fatto risultante dagli atti, non controverso e decisivo; sono escluse le contestazioni relative alla qualificazione giuridica, alla valutazione delle prove e alla correttezza del ragionamento decisorio.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola generale stabilita dall’art. 26 cod. proc. amm., e devono essere poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, in favore del Comune di Paternò.

    La parte soccombente nel giudizio di revocazione è condannata alla rifusione delle spese, salvo ragioni specifiche per derogare alla regola della soccombenza.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Il potere previsto dall’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è espressione di un’ampia valutazione discrezionale dell’interesse pubblico alla conservazione dell’atto e ha precisato che l’istanza del privato assume, rispetto a tale potere, valore meramente sollecitatorio.

    La sopravvenienza di circostanze fattuali o giuridiche può consentire una nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma non rende necessariamente doveroso l’esercizio della revoca né attribuisce al privato una pretesa alla rimozione dell’atto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il primo muove dall’illegittimità originaria del provvedimento e tende alla restaurazione della legalità, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990; la seconda incide su un provvedimento valido per ragioni sopravvenute di interesse pubblico o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e opera secondo la disciplina dell’art. 21-quinquies della medesima legge.

    L’annullamento d’ufficio e la revoca sono istituti distinti: il primo presuppone l’illegittimità originaria dell’atto, mentre la seconda riguarda un atto valido e si fonda su sopravvenienze o su una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ricorre esclusivamente in presenza di una falsa percezione materiale di un fatto incontrovertibilmente risultante o escluso dagli atti, immediatamente verificabile mediante un raffronto diretto tra la sentenza e il fascicolo processuale; non comprende errori di interpretazione, valutazione probatoria o qualificazione giuridica.
  • Non è deducibile per revocazione l’errore relativo a un punto controverso sul quale la sentenza si sia espressamente pronunciata, anche quando la parte ritenga insufficiente, lacunosa o erronea la motivazione o il percorso logico seguito dal giudice.
  • La qualificazione di un provvedimento amministrativo come conferma propria o atto meramente confermativo richiede un’attività interpretativa e valutativa concernente l’oggetto dell’istanza, la nuova istruttoria, la rinnovata ponderazione degli interessi, il contenuto della motivazione e l’eventuale riapertura del procedimento; tale qualificazione non costituisce, di regola, un mero dato materiale suscettibile di revocazione per errore di fatto.
  • La non contestazione della consistenza storica di determinate circostanze non implica la non contestazione delle conseguenze giuridiche che la parte intende trarne; la revocazione non può essere utilizzata per scomporre una questione già decisa e trasformare le argomentazioni a sostegno di una diversa qualificazione giuridica in autonomi errori percettivi.
  • L’istanza privata di autotutela ha, rispetto al potere discrezionale di revoca, natura meramente sollecitatoria: la possibilità per l’amministrazione di rivalutare l’interesse pubblico alla conservazione dell’atto non equivale a un obbligo di riaprire il procedimento o di rimuovere un provvedimento ormai consolidato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioRevocazione e opposizione di terzoAutotutela
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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