Cassazione Civile, Ordinanza n. 09706/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
Una società, destinataria di una pretesa creditoria fatta valere da un'impresa individuale mediante una fattura per attività di ricerca, studio, fattibilità, ristrutturazione e coordinamento di lavori su più immobili, aveva promosso un giudizio di accertamento negativo del credito per far dichiarare di non essere debitrice della somma indicata. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non provata dalla pretesa creditrice la fonte dell'obbligazione e l'effettivo svolgimento delle attività fatturate. In appello, la corte territoriale aveva invece riformato la decisione, valorizzando documenti prodotti dall'impresa (procure notarili, rogiti di acquisto e note pro forma) e ritenendo non fondata la domanda di accertamento negativo. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancata prova del contratto, dell'adempimento e della pattuizione dei corrispettivi; violazione delle norme sulle prove e sul giudizio sommario di cognizione per aver ritenuto indispensabili documenti che non dimostravano né il conferimento dell'incarico né l'esecuzione delle prestazioni né i compensi; travisamento della prova; e, in subordine, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito valore probatorio a documenti non idonei e anche a un documento asseritamente non prodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo che la corte d'appello non avesse spiegato adeguatamente perché dai documenti prodotti si potesse desumere la prova del conferimento dell'incarico, dell'effettivo svolgimento delle attività contestate, della pattuizione dei compensi e della riferibilità anche di ulteriori attività e dell'immobile in Francia. Ha inoltre osservato che i documenti valorizzati non erano decisivi né indispensabili ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., poiché non dimostravano i fatti costitutivi del credito. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha altresì demandato al giudice di rinvio di valutare preliminarmente la proponibilità dell'autonoma azione di contestazione del credito in pendenza di procedura esecutiva.
Norme richiamate
chi vuol far valere un diritto in giudizio
nelle azioni di accertamento negativo del credito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto resta a carico di chi afferma di esserne titolare e non del soggetto che nega il debito
la produzione di documenti in appello è ammessa solo se si tratta di mezzi di prova indispensabili, cioè idonei a eliminare ogni incertezza decisiva sui fatti di causa
la motivazione non può essere meramente apparente o inferiore al minimo costituzionale
art. 111 Cost.
impone una motivazione effettiva e intelligibile della decisione
consente la denuncia della nullità della sentenza per motivazione apparente e di vizi processuali
è richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione
la decisione non può fondarsi su prove inesistenti o male intese, né attribuire al materiale probatorio un contenuto diverso da quello effettivo
la valutazione della prova deve rispettare i limiti del prudente apprezzamento e non può alterare il contenuto oggettivo dei documenti
l'errore risultante da supposizione dell'esistenza di un documento inesistente è ricondotto al rimedio della revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non è dovuto l'ulteriore contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Nelle azioni di accertamento negativo del credito, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa incombe sempre sul soggetto che afferma l'esistenza del credito, anche se è convenuto come resistente nel giudizio promosso dal presunto debitore.
- La parte che invoca in appello la produzione di documenti deve dimostrare che essi siano effettivamente decisivi e indispensabili; non basta che siano astrattamente rilevanti se non chiariscono il conferimento dell'incarico, l'esecuzione della prestazione o la pattuizione del corrispettivo.
- La motivazione della sentenza è viziata quando afferma la prova di fatti specifici senza indicare gli elementi documentali da cui li desume, o quando attribuisce a documenti un contenuto non risultante dal loro effettivo tenore.
- In presenza di contestazione specifica del credito, non può ritenersi sufficiente una documentazione che riguardi solo segmenti diversi o parziali del rapporto, se non dimostra anche la fonte dell'obbligazione e l'effettivo adempimento delle prestazioni fatturate.
- L'asserita esistenza di un documento non prodotto in atti non può essere utilizzata come base decisoria; l'errore sulla sua presenza integra un vizio specifico da far valere nei rimedi processuali previsti dall'ordinamento.
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