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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25285/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore e compratori)

La controversia

Un soggetto, con la coniuge, aveva convenuto in giudizio la società venditrice e gli acquirenti di alcuni beni, chiedendo il riscatto agrario ex art. 8 L. 590/1965 e la conseguente inefficacia di due compravendite, relative a terreni e a un fabbricato. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo insussistente il requisito della ruralità dei beni. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) ha censurato la lettura della domanda come unitaria, sostenendo che si trattasse di più domande distinte, con violazione degli artt. 163 e 112 c.p.c.; (2) ha contestato l’affermazione di perdita della ruralità del mappale n. 419, deducendo violazione dell’art. 8 L. 590/1965 e degli artt. 113 e 115 c.p.c.; (3) ha censurato la qualificazione del bene come pertinenza del mappale n. 322, richiamando gli artt. 1477, 817 e 818 c.c.; (4) ha contestato la mancata attribuzione di valore confessorio alla richiesta di variazione catastale avanzata dalla società venditrice, deducendo violazione dell’art. 2735 c.c.; (5) ha infine censurato la condanna alle spese, in particolare la liquidazione separata in favore di più difensori, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. 127/2004.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’atto introduttivo conteneva una domanda di riscatto formulata unitariamente con riferimento a tutti i beni e che, una volta esercitato giudizialmente il riscatto ex art. 8 L. 590/1965, non è consentito modificarne successivamente oggetto o prezzo, salvo che dalla stessa domanda emerga una subordinata limitata ai soli fondi effettivamente riscattabili, circostanza esclusa nel caso concreto. Ha rigettato congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, confermando che il bene aveva perduto la qualità agricola/rurale per effetto di una convenzione di asservimento e della destinazione edificatoria della villa, con irrilevanza delle risultanze catastali e della richiesta di variazione catastale, non idonea a superare il vincolo urbanistico e priva di valore confessorio. Ha rigettato anche il quinto motivo, reputando legittime le distinte liquidazioni delle spese in favore di diversi difensori, anche in considerazione della presenza di due distinti contratti di compravendita e della posizione non del tutto sovrapponibile dei convenuti. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla previsione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 590/1965

    riscatto ex art 8 l. 590/1965

    Il diritto di riscatto agrario, una volta esercitato in giudizio, non può essere successivamente variato né nell’oggetto né nel prezzo; la prelazione/riscatto non è esperibile se manca il requisito della ruralità del fondo.

  • art. 163 c.p.c.

    violazione degli artt. 163 e 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta erronea individuazione della domanda introduttiva.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione degli artt. 163 e 112 c.p.c.

    È richiamato per censurare l’asserita ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    violazione degli artt. 8 l. 590/1965, nonché degli artt.113 e 115 c.p.c.

    È richiamato come norma di giudizio contestata per la valutazione della natura del bene.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione degli artt. 8 l. 590/1965, nonché degli artt.113 e 115 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze processuali e documentali.

  • art. 1477 c.c.

    violazione degli art. 1477, 817, 818 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel contestare la qualificazione del bene e il rapporto pertinenziale, ma la Corte esclude che la decisione impugnata si sia basata su tale disciplina.

  • art. 817 c.c.

    violazione degli art. 1477, 817, 818 c.c.

    È richiamato per la nozione di pertinenza, ritenuta però non decisiva nella motivazione di merito.

  • art. 818 c.c.

    violazione degli art. 1477, 817, 818 c.c.

    È richiamato in tema di pertinenze, ma la Corte afferma che la questione decisa riguardava la destinazione urbanistica del fondo.

  • art. 2735 c.c.

    violazione dell’art. 2735 c.c.

    La richiesta di variazione catastale non integra, di per sé, confessione della natura agricola del bene, soprattutto in presenza di dati obiettivi contrari.

  • art. 91 c.p.c.

    violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e del d.m. 127/2004

    Legittima la condanna alle spese secondo soccombenza e la loro liquidazione in favore di difensori diversi quando vi siano diverse posizioni e difese.

  • art. 92 c.p.c.

    violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e del d.m. 127/2004

    È richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma la Corte ritiene corretta la liquidazione separata.

  • d.m. 127/2004

    violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e del d.m. 127/2004

    Normativa tariffaria richiamata nel motivo sulle spese, senza accoglimento della censura.

  • art. 13, co. 1 quater d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis art. 13 d.P.R. 115/2002

    a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto

    È il parametro richiamato per l’ulteriore somma dovuta in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riscatto agrario, la domanda introduttiva, quando sia formulata in modo unitario come esercizio di un potere di natura negoziale, non può essere successivamente modificata quanto a oggetto o prezzo; eventuali limitazioni sono ammissibili solo se già ricavabili dall’atto introduttivo come domanda subordinata.
  • Ai fini della prelazione o del riscatto agrario, la ruralità del fondo deve risultare in concreto: è esclusa quando il bene sia stato asservito a una edificazione e abbia assunto destinazione urbana, destinazione che prevale sulla mera qualificazione catastale.
  • Le risultanze catastali non sono decisive per dimostrare la natura agricola del bene quando esistano dati oggettivi contrari, come una convenzione di asservimento e un titolo edilizio incompatibili con la ruralità.
  • La richiesta di variazione catastale non ha valore confessorio automatico sulla natura del bene se la qualificazione giuridica dipende da elementi oggettivi e non da una valutazione soggettiva del proprietario.
  • In tema di spese processuali, la liquidazione separata in favore di difensori diversi può essere corretta quando le posizioni processuali non siano pienamente sovrapponibili e vi siano distinti rapporti o distinti atti negoziali oggetto di lite.

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