Cassazione Civile, Ordinanza n. 04352/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento IMU per l’anno 2017 su diversi immobili di proprietà della fondazione, compresi quelli siti nella cd. ex area NATO e identificati catastalmente come particella 213. La fondazione sosteneva di avere diritto all’esenzione prevista per gli immobili destinati in via esclusiva ad attività assistenziali e, in subordine, alla riduzione d’imposta per inagibilità di alcuni fabbricati. La CTR ha invece ritenuto dovuta l’imposta, rilevando che non era stata provata la destinazione degli immobili alle attività agevolate e che, anzi, diversi immobili risultavano locati a terzi; ha inoltre escluso la riduzione per inagibilità, non essendo provato che gli edifici fossero inagibili e di fatto inutilizzati. Con il ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992 e vizio motivazionale per mancata distinzione tra unità immobiliari locate, utilizzate direttamente e inagibili, nonché per errata qualificazione della particella 213 come edificio unitario; 2) violazione degli artt. 1 e 8, comma 1, d.lgs. 504/1992, dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omesso esame della perizia giurata e la mancata riduzione del 50% dell’imposta per inagibilità; 3) violazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia sull’istanza di CTU ritenuta necessaria a verificare agibilità, inagibilità e uso effettivo degli immobili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, per difetto di chiarezza, specificità e per il suo contenuto prevalentemente fattuale; inammissibile anche il secondo motivo, perché non individuava il fatto storico decisivo asseritamente omesso e perché operava il limite della doppia conforme; infondato il terzo motivo, poiché il giudice tributario non è tenuto a disporre d’ufficio la CTU o altri mezzi istruttori quando le parti non abbiano assolto il proprio onere probatorio e il materiale in atti sia sufficiente alla decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L’esenzione richiede la prova della destinazione esclusiva degli immobili ad attività agevolate; in difetto e in presenza di locazioni a terzi, il beneficio non spetta.
La riduzione per immobili inagibili presuppone la prova dell’inagibilità e del mancato utilizzo di fatto; la mera allegazione non basta, specie se dagli atti emerge la locazione a terzi.
Il ricorso per cassazione deve articolare specifiche censure riconducibili ai motivi di impugnazione previsti dalla norma; non è ammissibile una critica confusa e promiscua che mescoli vizi eterogenei e questioni di fatto.
Il ricorso deve rispettare chiarezza e specificità espositiva; la loro violazione può tradursi in inammissibilità per difetto di intelligibilità delle doglianze.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, che deve essere specificamente indicato con il relativo dato, il momento processuale della sua deduzione e la sua decisività.
In presenza di doppia conforme non è proponibile il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello coincide nelle ragioni di fatto con quella di primo grado.
art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il giudice tributario può disporre acquisizioni istruttorie d’ufficio, ma non è obbligato a farlo per supplire alle carenze probatorie delle parti; il potere va esercitato solo in presenza di obiettiva incertezza e nei limiti del materiale già acquisito.
La sentenza deve essere motivata, ma la doglianza per omessa motivazione deve essere ricondotta a una specifica censura processualmente ammissibile.
La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente trascurato una domanda o eccezione ritualmente proposta; non ricorre se la questione è stata sostanzialmente esaminata o risolta implicitamente.
art. 111 Cost.
Il principio di terzietà del giudice impedisce che il potere istruttorio ufficioso sia utilizzato per sostituirsi alle parti nell’onere della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere chiare, specifiche e riconducibili a un vizio tipizzato; la commistione di doglianze di fatto, motivazionali e di diritto espone all’inammissibilità.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso nel processo; non basta un generico richiamo a documenti, perizie o risultanze istruttorie.
- Quando la sentenza d’appello è conforme a quella di primo grado nelle rationes di fatto, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è precluso dalla regola della doppia conforme.
- Nel processo tributario il potere istruttorio officioso del giudice è solo integrativo e non sostitutivo dell’attività probatoria delle parti: non può essere usato per colmare carenze istruttorie quando il quadro probatorio consenta già una decisione.
- Ai fini dell’esenzione o della riduzione IMU per immobili agevolati o inagibili, grava sul contribuente l’onere di provare in modo puntuale i presupposti richiesti dalla norma e la concreta riferibilità di ogni singola unità immobiliare al beneficio invocato.
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