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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30771/2025 del 22/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

Un avvocato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la decisione del Consiglio Nazionale Forense che, in parziale riforma della sanzione inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina, gli aveva applicato due mesi di sospensione dall’esercizio della professione per non avere corrisposto a un’impresa il prezzo di lavori eseguiti su un natante di sua proprietà. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che mancasse l’elemento soggettivo della volontarietà dell’azione disciplinarmente rilevante, valorizzando l’acconto versato, il mancato varo del natante, l’età avanzata, le precarie condizioni di salute, la precedente vicenda penale conclusa con assoluzione e la proposta transattiva di pagamento rateale. Ha inoltre richiamato la domanda di sospensione dell’esecuzione della sanzione. La Corte ha ricostruito che il CNF aveva ritenuto integrato l’illecito deontologico per l’inadempimento di un’obbligazione verso terzi, escludendo cause di forza maggiore e applicando la sanzione minima, tenuto conto dell’assenza di precedenti disciplinari in oltre quarant’anni di professione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, nelle impugnazioni delle decisioni disciplinari del CNF, il controllo di legittimità è limitato ai vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o mancanza del minimo costituzionale di motivazione; non è invece consentito un riesame del merito o della valutazione delle prove. Ha poi ribadito che, per l’illecito deontologico fondato sull’inadempimento di obbligazioni assunte verso terzi, non occorre la coscienza dell’antigiuridicità, ma basta la volontarietà della condotta; l’eventuale forza maggiore o impossibilità assoluta della prestazione è apprezzamento rimesso al giudice disciplinare e, nel caso concreto, non è stata ritenuta sussistente. Il rigetto ha assorbito anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione. Le spese non sono state liquidate perché il consiglio dell’ordine intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 6, L. n. 247 del 2012

    Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo nei limiti previsti dalla norma, cioè per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge e, nei limiti del sindacato costituzionale, per vizio di motivazione.

  • art. 36, comma 7, L. n. 247 del 2012

    La richiesta di sospensione dell’esecuzione della sanzione è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.

  • art. 64 codice deontologico forense

    L’illecito disciplinare per mancato adempimento di obbligazioni assunte verso terzi richiede la volontarietà della condotta; può essere escluso da una causa obiettiva estranea alla volontà, come forza maggiore o caso fortuito.

  • art. 21 codice deontologico forense

    La sanzione disciplinare va commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale dolo, al comportamento precedente e successivo e alle circostanze soggettive e oggettive del caso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale, non potendo essere trasformato in un nuovo esame del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.

    Indicano il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni delle decisioni disciplinari del CNF, la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della vicenda né sostituire la propria valutazione a quella dell’organo disciplinare, salvo i ristretti vizi di legittimità consentiti.
  • Per integrare l’illecito disciplinare dell’avvocato consistente nell’inadempimento di obbligazioni assunte verso terzi non è necessaria la coscienza dell’antigiuridicità; è sufficiente la volontarietà della condotta omissiva o commissiva.
  • La sussistenza di una causa di forza maggiore o di un’impossibilità assoluta della prestazione può escludere o attenuare la responsabilità disciplinare, ma la relativa valutazione di fatto compete al giudice disciplinare ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La determinazione della sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale dolo e alle circostanze soggettive e oggettive del caso, ma tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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