Cassazione Civile, Ordinanza n. 32751/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da una parte contro il proprio difensore, deducendo che l'avvocato avrebbe causato danni per responsabilità professionale in un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, nel quale era stata spiegata anche una domanda riconvenzionale per danni da infiltrazioni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo l'appello aspecifico e comunque infondato, in particolare per difetto di prova del nesso causale tra la condotta professionale e i pretesi pregiudizi, nonché per la legittima condanna alle spese anche in favore dell'assicuratore chiamato in garanzia. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) vizio motivazionale per perplessità e contraddittorietà, poiché la Corte d'appello aveva qualificato il gravame simultaneamente come inammissibile e infondato; (2) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'appello aspecifico nonostante fossero stati indicati i capi impugnati e riproposte le doglianze già formulate, anche quanto alla pretesa errata qualificazione come 'abbandonata' della domanda riconvenzionale e alla condanna alle spese del terzo assicuratore; (3) violazione degli artt. 39 c.p.c. e 2236 c.c., assumendo che la decisione del Tribunale sulla domanda riconvenzionale e la sua asserita riproponibilità avrebbero escluso la responsabilità professionale, e lamentando inoltre che, pur in presenza di ATP, la domanda risarcitoria era rimasta senza esito per colpa del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che quando il giudice rileva l'inammissibilità di una domanda o censura si spoglia della potestas iudicandi e l'eventuale ulteriore affermazione di infondatezza è tamquam non esset. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché fondati su atti e documenti del giudizio di merito non adeguatamente riprodotti, localizzati e specificati nel ricorso, sicché non era possibile verificare la denunciata aspecificità dell'appello né la decisività delle censure. La Corte ha inoltre osservato, per completezza, che anche nel merito non emergeva la decisività delle doglianze: le spese del terzo chiamato in garanzia possono gravare sull'attore se la chiamata è resa necessaria dalle sue tesi e queste risultano infondate; la compensazione delle spese è valutazione discrezionale; e la dedotta responsabilità professionale per la mancata impugnazione della decisione sulla domanda riconvenzionale non era adeguatamente allegata quanto a mandato, inadempimento e nesso causale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per quanto dato atto nel provvedimento, è stata altresì rilevata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti di causa sufficientemente chiara e completa come condizione di ammissibilità.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
le censure fondate su atti e documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce o non ne indica specificamente contenuto, collocazione e acquisizione, così da consentirne il controllo in cassazione.
la specificità dei motivi di appello va valutata in concreto; nel caso, la Corte d'appello ha ritenuto il gravame aspecifico e tale statuizione non è stata utilmente censurata per difetto di autosufficienza.
la norma è richiamata nel motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa responsabilità professionale del difensore, ma la doglianza non è stata scrutinata nel merito per inammissibilità.
in tema di spese, il rimborso al terzo chiamato in garanzia può essere posto a carico dell'attore quando la chiamata sia resa necessaria dalle sue tesi e queste risultino infondate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto, nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità dell'appello non basta rinviare agli atti del giudizio di merito: occorre riprodurre nel ricorso, almeno per la parte necessaria, il contenuto dei motivi di appello e dei documenti su cui si fonda la censura, con indicazione puntuale della loro collocazione processuale.
- La violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. comporta l'inammissibilità del motivo quando il controllo richiesto alla Corte di cassazione presuppone l'esame diretto di atti o documenti non adeguatamente trascritti o localizzati nel ricorso.
- Quando il giudice di merito dichiara una domanda o censura inammissibile, ogni ulteriore valutazione di infondatezza della medesima è priva di effetti decisori, perché resa dopo lo spoglio della potestas iudicandi.
- In tema di spese processuali, il terzo chiamato in garanzia può ottenere la rifusione nei confronti dell'attore se la chiamata era resa necessaria dalle pretese dell'attore e queste risultano infondate; la compensazione tra chiamante e terzo resta invece rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sulla sua mancata adozione.
- La responsabilità professionale dell'avvocato per omessa coltivazione o impugnazione di una domanda presuppone un'allegazione specifica del mandato conferito, dell'inadempimento e del nesso causale tra condotta e danno, non essendo sufficiente la mera affermazione dell'esito sfavorevole del precedente giudizio.
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