Cassazione Civile, Ordinanza n. 28955/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un credito d'imposta per incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate, ritenendo non assolto l'onere di trasmissione del modello C/IAL. In pendenza del giudizio di primo grado, l'ufficio aveva iscritto a ruolo le somme e l'agente della riscossione aveva notificato cartella di pagamento; successivamente, dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente sull'atto impositivo, l'ufficio aveva disposto lo sgravio delle somme e nel separato giudizio relativo alla cartella era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. La CTR ha quindi dichiarato improcedibile l'appello dell'Agenzia per difetto di interesse ad impugnare la sentenza relativa all'avviso di accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'intervenuto sgravio, conseguente alla sentenza di primo grado e riferito al procedimento di riscossione, non faceva venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento dipendono dal titolo impositivo e che una sentenza tributaria che annulli l'avviso, anche se non passata in giudicato, rende illegittima la riscossione provvisoria e impone all'ente impositore di adeguarsi alla statuizione giudiziale mediante sgravio o rimborso. Da ciò deriva l'autonomia del giudizio sull'avviso di accertamento rispetto a quello sulla cartella, nel senso che l'esito del primo si estende al secondo, ma non viceversa. La CTR ha quindi errato nel dichiarare improcedibile l'appello per difetto di interesse. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interesse ad agire e a impugnare va valutato in relazione alla persistente utilità della pronuncia richiesta; nel caso concreto non era venuto meno l'interesse dell'amministrazione a impugnare la decisione sull'avviso di accertamento.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in relazione agli effetti della sentenza tributaria sull'esecutività e sulla riscossione, ma la Corte esclude che lo sgravio conseguente al giudizio sulla cartella elimini l'interesse a coltivare il giudizio sull'atto impositivo.
artt. 11 e 15 bis d.P.R. n. 602 del 1973
La riscossione mediante iscrizione nei ruoli straordinari costituisce misura cautelare a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende dal titolo impositivo presupposto.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, quando fondate su un avviso di accertamento non definitivo, hanno natura strumentale e cautelare rispetto al credito tributario e non acquistano autonomia rispetto alla legittimità del titolo impositivo.
- Se il giudice tributario annulla, anche non definitivamente, l'atto impositivo presupposto, l'ente impositore e il giudice dell'eventuale giudizio sulla cartella devono conformarsi alla decisione, disponendo lo sgravio delle somme iscritte a ruolo o il rimborso dell'eccedenza eventualmente versata.
- Il giudizio sull'avviso di accertamento è autonomo rispetto a quello sulla cartella di pagamento: l'esito del primo incide sul secondo, ma non può ritenersi che la definizione del secondo per sgravio o cessazione della materia del contendere faccia venir meno l'interesse a impugnare il primo.
- Il difetto di interesse all'impugnazione non può essere affermato quando permanga una concreta utilità della decisione sul titolo impositivo, anche se nel frattempo siano stati adottati provvedimenti di sgravio nella fase riscossiva.
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