Cassazione Civile, Ordinanza n. 24148/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto formalmente qualificato come contratto di lavoro a progetto a tempo determinato, intercorso dal 19 maggio 2008 all'1 dicembre 2009. La lavoratrice chiedeva che il rapporto fosse accertato come subordinato e che fosse dichiarata l'illegittimità della cessazione, con reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento delle differenze retributive indicate in euro 40.594,87. In appello la domanda era stata rigettata perché non risultavano dedotti profili di illegittimità del contratto a progetto e le allegazioni sulla subordinazione erano ritenute generiche. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava, da un lato, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 356 c.p.c., nullità processuale e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non allegata e non provata la subordinazione nonostante le richieste istruttorie e la documentazione prodotta; dall'altro, censurava il mancato espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica contabile, nonché il mancato utilizzo dei poteri officiosi del giudice del lavoro e la mancata considerazione della documentazione (contratto, buste paga, e-mail).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente esaminato gli atti e motivato sul punto, rilevando che non erano stati dedotti specifici profili di illegittimità del contratto a progetto e che le allegazioni sulla subordinazione erano troppo generiche, perché non specificavano mansioni, orario, obbligo di presenza e direttive ricevute. Ha inoltre affermato che non vi era alcun error in procedendo, che le doglianze sulla valutazione delle prove e sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi erano inammissibili in sede di legittimità, e che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non poteva fondarsi sul solo omesso esame di elementi istruttori se il fatto storico era stato comunque considerato. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il richiamo all'onere della prova è inconferente quando si contesta la valutazione delle prove effettuata dal giudice e non l'erronea attribuzione dell'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata.
La censura evocata dalla ricorrente non ha trovato accoglimento perché la Corte territoriale ha effettivamente esaminato il materiale processuale e le allegazioni delle parti.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto e delle prove; il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
L'errore in procedendo può essere denunciato quando si assume violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; in tal caso la Corte può esaminare direttamente gli atti.
Il principio del tantum devolutum quantum appellatum consente la denuncia di errori processuali se il giudice di appello ha deciso oltre i limiti del devoluto.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalla condanna alle spese in favore della controparte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, deve essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione della subordinazione di un rapporto formalmente autonomo richiede allegazioni specifiche e circostanziate su mansioni concretamente svolte, orario, obbligo di presenza e direttive ricevute; la mera produzione di un contratto, buste paga o corrispondenza non basta se non consente di ricostruire gli indici dell'eterodirezione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti, non quando si contesti la valutazione delle prove o la sufficienza degli elementi offerti.
- Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro è censurabile solo se la parte abbia formulato una richiesta specifica, indicando i mezzi di prova e sollecitandone l'uso; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
- Quando il giudice di merito ha esaminato le domande e le allegazioni e ha motivato sulla loro genericità, la censura che si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio non integra un errore di diritto o un vizio processuale deducibile in cassazione.
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