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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24148/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto formalmente qualificato come contratto di lavoro a progetto a tempo determinato, intercorso dal 19 maggio 2008 all'1 dicembre 2009. La lavoratrice chiedeva che il rapporto fosse accertato come subordinato e che fosse dichiarata l'illegittimità della cessazione, con reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento delle differenze retributive indicate in euro 40.594,87. In appello la domanda era stata rigettata perché non risultavano dedotti profili di illegittimità del contratto a progetto e le allegazioni sulla subordinazione erano ritenute generiche. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava, da un lato, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 356 c.p.c., nullità processuale e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non allegata e non provata la subordinazione nonostante le richieste istruttorie e la documentazione prodotta; dall'altro, censurava il mancato espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica contabile, nonché il mancato utilizzo dei poteri officiosi del giudice del lavoro e la mancata considerazione della documentazione (contratto, buste paga, e-mail).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente esaminato gli atti e motivato sul punto, rilevando che non erano stati dedotti specifici profili di illegittimità del contratto a progetto e che le allegazioni sulla subordinazione erano troppo generiche, perché non specificavano mansioni, orario, obbligo di presenza e direttive ricevute. Ha inoltre affermato che non vi era alcun error in procedendo, che le doglianze sulla valutazione delle prove e sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi erano inammissibili in sede di legittimità, e che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non poteva fondarsi sul solo omesso esame di elementi istruttori se il fatto storico era stato comunque considerato. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova è inconferente quando si contesta la valutazione delle prove effettuata dal giudice e non l'erronea attribuzione dell'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata.

  • art. 356 c.p.c.

    La censura evocata dalla ricorrente non ha trovato accoglimento perché la Corte territoriale ha effettivamente esaminato il materiale processuale e le allegazioni delle parti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto e delle prove; il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'errore in procedendo può essere denunciato quando si assume violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; in tal caso la Corte può esaminare direttamente gli atti.

  • art. 437 c.p.c.

    Il principio del tantum devolutum quantum appellatum consente la denuncia di errori processuali se il giudice di appello ha deciso oltre i limiti del devoluto.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalla condanna alle spese in favore della controparte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza dei presupposti processuali, deve essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione della subordinazione di un rapporto formalmente autonomo richiede allegazioni specifiche e circostanziate su mansioni concretamente svolte, orario, obbligo di presenza e direttive ricevute; la mera produzione di un contratto, buste paga o corrispondenza non basta se non consente di ricostruire gli indici dell'eterodirezione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti, non quando si contesti la valutazione delle prove o la sufficienza degli elementi offerti.
  • Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro è censurabile solo se la parte abbia formulato una richiesta specifica, indicando i mezzi di prova e sollecitandone l'uso; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato le domande e le allegazioni e ha motivato sulla loro genericità, la censura che si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio non integra un errore di diritto o un vizio processuale deducibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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