Cassazione Penale, Sentenza n. 32816/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, pene rispettivamente di due anni e otto mesi di reclusione e 2.850 euro di multa per il primo, e di un anno e nove mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per il secondo, con sospensione condizionale della pena. Il primo ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione per l'omessa esplicita motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento. Il secondo ha dedotto carenza di motivazione per l'omessa applicazione del beneficio della non menzione della condanna, richiesto nella domanda di patteggiamento e corredato dal consenso del pubblico ministero. La Corte ha ritenuto il primo ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e perché il richiamo all'art. 129 c.p.p., unitamente all'indicazione dell'assenza di elementi per il proscioglimento e al riferimento al compendio probatorio, era sufficiente. Ha invece ritenuto fondato il secondo ricorso, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di esaminare la richiesta di non menzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha accolto il ricorso del secondo imputato limitatamente all'omessa valutazione del beneficio della non menzione della condanna. Secondo la Corte, tale beneficio non può costituire oggetto della base negoziale del patteggiamento, perché non è espressamente incluso dalla legge tra i contenuti negoziabili dell'accordo; tuttavia, se richiesto dall'imputato, deve essere esaminato dal giudice di merito, trattandosi di valutazione discrezionale non esercitabile per la prima volta dalla Corte di cassazione. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente a tale punto, con trasmissione degli atti al giudice indicato nel dispositivo per la decisione sulla richiesta di non menzione.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della contestazione del concorso di persone nei reati in materia di stupefacenti.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato quale disposizione incriminatrice dei reati in materia di sostanze stupefacenti contestati agli imputati.
Nella sentenza di patteggiamento, il richiamo alla norma e l'indicazione dell'assenza di elementi per il proscioglimento sono sufficienti a documentare la verifica giudiziale delle cause di proscioglimento, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
Definisce la base negoziale del patteggiamento e i contenuti dell'accordo; il beneficio della non menzione non rientra tra quelli espressamente negoziabili, diversamente da pene accessorie, confisca nei limiti previsti e sospensione condizionale nei casi disciplinati.
La Corte esclude che l'omessa pronuncia sulla richiesta di non menzione possa essere risolta mediante correzione di errore materiale da parte della Corte di cassazione, poiché occorre una valutazione discrezionale del giudice di merito.
Massime di principio
- Nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il richiamo all'art. 129 c.p.p., accompagnato dall'affermazione dell'insussistenza di elementi per il proscioglimento, è motivazione sufficiente sulla verifica delle cause di proscioglimento; non è necessaria una disamina analitica ulteriore, salvo che emergano specifici elementi contrari.
- L'orizzonte decisionale del giudice nel patteggiamento è delimitato dai contenuti dell'accordo negoziale e dai benefici o istituti che la legge include espressamente nella base negoziale del rito.
- Il beneficio della non menzione della condanna non rientra nella base negoziale del patteggiamento e non può essere validamente configurato come condizione dell'accordo, con l'effetto di imporre al giudice il rigetto integrale della richiesta in caso di mancata concessione.
- Quando la non menzione sia stata richiesta dall'imputato, il giudice di merito deve comunque esaminare la domanda e motivare sulla sua concedibilità, anche se sia stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, perché i due benefici perseguono finalità diverse.
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di non menzione non può essere emendata dalla Corte di cassazione mediante decisione diretta o correzione di errore materiale, poiché la concessione del beneficio richiede una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito; la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale punto con trasmissione degli atti per la relativa decisione.
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