Cassazione Civile, Ordinanza n. 09001/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Una paziente aveva agito contro la società che distribuiva in Italia un defibrillatore impiantatole, chiedendo il risarcimento dei danni da prodotto difettoso. Deduceva che il dispositivo, dopo essere stato impiantato, aveva dovuto essere sostituito a seguito di un avviso di sicurezza relativo al rischio di esaurimento prematuro della batteria; successivamente erano insorti ulteriori malori che avevano richiesto un nuovo intervento chirurgico. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo insussistente una condizione dell'azione per difetto di legittimazione passiva. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando che la società convenuta non era produttrice né importatrice e non aveva apposto il proprio nome, marchio o segno distintivo sul dispositivo. Il ricorrente ha proposto tre motivi: il primo per travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la società convenuta fosse la stessa entità della precedente società indicata nei documenti; il secondo per violazione della disciplina europea e interna sulla responsabilità da prodotto difettoso, assumendo che la nozione di produttore dovesse comprendere anche l'importatore e, nel contesto unionale, il distributore che si presenti come tale; il terzo per omesso esame del merito della domanda, con riferimento alla pericolosità del dispositivo e al nesso causale, che sarebbero stati esaminabili solo dopo il riconoscimento della legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo non conforme alla giurisprudenza unionale la decisione d'appello che aveva escluso la responsabilità della società soltanto perché mera distributrice e non produttrice/importatrice. Ha affermato che la nozione di soggetto responsabile nella disciplina dei prodotti difettosi va letta alla luce della direttiva 85/374/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, che consente di considerare responsabile anche il fornitore/distributore quando si presenti come produttore, sfruttando il proprio nome o marchio per accreditarsi presso i consumatori. L'accoglimento del secondo motivo ha determinato l'assorbimento del primo e del terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per i motivi di ricorso fondati su omesso esame di fatti decisivi
invocati per censurare il preteso travisamento della prova e la valutazione del materiale documentale
Direttiva 85/374/CEE
deve essere interpretata nel senso di ricomprendere, oltre al fabbricante, anche chi si presenti come produttore e, secondo la lettura valorizzata dalla Corte, il fornitore/distributore che sfrutti il marchio o il nome per accreditarsi verso i consumatori
art. 3 Direttiva 85/374/CEE
"il termine produttore designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni altra persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso"
la nozione di produttore non richiede la partecipazione materiale al processo di fabbricazione nella parte dell'alternativa riferita a chi si presenta come produttore
art. 1 Direttiva 85/374/CEE
imputa in linea di principio al produttore la responsabilità per i danni causati dai prodotti difettosi
richiamato nel giudizio di merito per il profilo della legittimazione passiva e dell'identificazione del produttore/importatore del prodotto
richiamato insieme agli altri articoli del Codice del consumo sulla responsabilità da prodotto difettoso
d.P.R. n. 224/1988
menzionato come fonte poi confluita nel Codice del consumo per la disciplina della responsabilità da prodotto difettoso
richiamato dal ricorrente nel quadro della responsabilità risarcitoria
Considerando quarto Direttiva 85/374/CEE
impone di considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto o le sue componenti sono difettosi e, per la protezione del consumatore, anche l'importatore nel mercato europeo
Considerando 41 Direttiva 85/374/CEE
afferma che è indifferente che il distributore abbia materialmente apposto il marchio o che il suo nome coincida con quello apposto dal fabbricante, poiché in entrambi i casi si presenta come responsabile della qualità del prodotto
Massime di principio
- Nella responsabilità da prodotto difettoso, la nozione di produttore va interpretata in modo conforme alla direttiva europea e comprende non solo il fabbricante, ma anche chi, pur non avendo materialmente prodotto il bene, si presenti al pubblico come produttore attraverso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
- Ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile non conta soltanto la partecipazione al processo di fabbricazione: è sufficiente che il fornitore/distributore sfrutti la corrispondenza tra marchio e denominazione sociale per accreditarsi presso i consumatori come garante della qualità del prodotto.
- L'interpretazione della disciplina sui prodotti difettosi deve essere orientata alla massima tutela del consumatore; perciò non è ammissibile una lettura restrittiva che escluda la responsabilità del distributore ufficiale quando il contesto di mercato lo faccia apparire come produttore.
- Se il giudice di merito esclude la responsabilità del convenuto sulla sola base della mancata qualifica di fabbricante o importatore, senza verificare se questi si sia presentato come produttore ai sensi della normativa unionale, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato rende assorbiti i motivi che presuppongono l'esame del merito della responsabilità e del nesso causale.
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