Cassazione Civile, Ordinanza n. 31353/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale titolare di una ditta, pronunciata su istanza di alcuni lavoratori che si assumevano creditori per spettanze retributive. Nel corso del procedimento prefallimentare alcuni istanti desistettero e altri creditori lavoratori intervennero. Il debitore reclamò la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d'appello rigettò il reclamo. Con il ricorso per cassazione il debitore dedusse quattro censure: 1) violazione dell'art. 15 l.fall. perché, dopo le desistenze, il totale dei debiti scaduti e insoluti sarebbe sceso sotto la soglia di fallibilità di euro 30.000; 2) violazione dell'art. 15 l.fall. e dell'art. 292 c.p.c. perché i ricorsi dei creditori intervenuti non gli sarebbero stati notificati, pur essendo egli contumace; 3) violazione degli artt. 1 e 15 l.fall. perché la Corte d'appello avrebbe illegittimamente posto a suo carico l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali, nonostante l'assenza di libri obbligatori e la contabilità semplificata; 4) violazione degli artt. 1 e 5 l.fall. perché sarebbe insussistente lo stato di insolvenza, essendo le pretese creditorie sub iudice, non rilevante la qualità di lavoratori, non conoscibile il pignoramento negativo e non valutabile il mancato deposito dei bilanci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretto il principio per cui, ai fini del limite minimo di fallibilità, conta l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati accertato al momento in cui il tribunale decide, non alla data dell'istanza; pertanto, pur dopo le desistenze, l'intervento di altri creditori aveva riportato il totale oltre la soglia di euro 30.000. Ha poi affermato che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore regolarmente convocato non devono essere notificati i successivi ricorsi dei creditori intervenuti nel medesimo procedimento, gravando su di lui l'onere di seguire lo sviluppo della procedura; inoltre, la sua comparizione all'udienza e la partecipazione attiva avevano comunque sanato l'eventuale irritualità. Quanto all'onere probatorio, ha ribadito che il debitore deve dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 l.fall., e che il mancato deposito della documentazione contabile e fiscale opera a suo danno, senza che la contabilità semplificata attenui tale onere. Infine, ha reputato incensurabile in cassazione, perché sorretta da motivazione adeguata, la valutazione di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza, fondata su crediti retributivi assistiti da titoli esecutivi, sul pignoramento mobiliare infruttuoso e sull'assenza di capacità produttiva.
Norme richiamate
9° comma; 3° comma; 4° comma; 5° comma; 9° comma; u.c.
Ai fini della fallibilità rileva l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati al momento della decisione; il debitore regolarmente convocato deve seguire l'evoluzione del procedimento e i vizi della convocazione si sanano se vi è partecipazione attiva all'udienza.
L'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali che escludono la fallibilità grava sul debitore, trattandosi di eccezione alla regola generale dell'assoggettamento a fallimento dell'imprenditore commerciale.
Lo stato di insolvenza è apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti decisivi.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non è necessaria la notifica al contumace dei successivi ricorsi dei creditori che intervengono nel medesimo procedimento, una volta che il debitore sia stato regolarmente avvisato dell'originario ricorso.
La nullità dell'atto per violazione delle forme o dei termini di convocazione non si produce se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, in particolare quando il debitore partecipa all'udienza e svolge difese senza dedurre specifici pregiudizi.
Per l'imprenditore commerciale, anche individuale, operano gli obblighi contabili richiamati dalla norma, compresa la chiusura dell'inventario con bilancio e conto profitti e perdite.
La censura che mira al riesame del giudizio di fatto va ricondotta al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
1° comma quater; 1° comma bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della soglia minima di fallibilità conta il complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati quando il tribunale decide, non la situazione esistente al momento della sola proposizione dell'istanza.
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il debitore regolarmente convocato non ha diritto alla notifica di ogni successivo ricorso intervenuto nello stesso procedimento, dovendo seguire l'ulteriore sviluppo della procedura.
- La partecipazione effettiva del debitore all'udienza prefallimentare può sanare eventuali irregolarità della convocazione o della notifica, se non sia allegato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- L'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali che escludono la fallibilità grava sul debitore, anche se il procedimento è officioso e anche se l'imprenditore non si è costituito.
- L'omesso deposito della documentazione contabile e fiscale richiesta nel procedimento prefallimentare opera a danno del debitore, che resta onerato della prova dei requisiti di non fallibilità.
- Lo stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di fatti decisivi.
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