Cassazione Penale, Sentenza n. 23721/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Sondrio del 27/10/2022 che, a seguito del rito abbreviato, aveva condannato MAINETTI a un anno di reclusione per continuata violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 81 c.p., art. 75, comma 2, D.Lgs. 6/9/2011, n.159), per plurime violazioni commesse tra il 6/3/2020 e il 28/10/2021. MAINETTI, tramite difensore, deduceva: vizio della motivazione poiché la difesa avrebbe indicato in modo chiaro e univoco le doglianze; difetto degli elementi del reato sostenendo che le condotte non erano preordinate alla violazione della sorveglianza ma finalizzate all'approvvigionamento di stupefacenti; genericità delle prescrizioni e mancata attualizzazione della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 581 cod. proc. pen., comma 1-bis, perché l'appello risultava generico e privo dell'indicazione puntuale dei rilievi critici rispetto ai capi della decisione impugnata. Inoltre, il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché estraneo al devolutum e non prospettato in secondo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Riferimento alla continuazione tra reati configurata nel capo di imputazione; nel testo non è svolta una specifica interpretazione della norma
art. 75, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sul regime delle misure di prevenzione e relativa violazione; utilizzata per qualificare la fattispecie oggetto del processo
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-bis
La Corte ha interpretato e applicato la disposizione nel senso che l'appello è inammissibile quando i motivi non siano esposti in forma puntuale ed esplicita con riferimento ai capi e punti della decisione impugnata, richiedendo specificità nei rilievi di fatto e di diritto
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto spese e somma a favore della Cassa delle ammende perché non emersi elementi che escludessero la colpa del ricorrente
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per precisare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza richiamata quale riferimento interpretativo che ha portato all'introduzione del comma 1-bis dell'art. 581, in tema di specificità dei motivi d'appello
Massime di principio
- Un atto di impugnazione deve indicare in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici rispetto ai capi della decisione impugnata; espressioni generiche o deduzioni non specificate comportano l'inammissibilità per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Questioni sostanziali non sollevate nel grado di giudizio pertinente al devolutum non possono essere discusse in Cassazione se non risultano già devolute; rilevare fatti o doglianze nuovi inammissibili
- La censura sulla motivazione di merito richiede il riferimento preciso ai passaggi motivazionali contestati e alle ragioni giuridiche o di fatto che giustificano l'annullamento; non è sufficiente affermare genericamente il vizio
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche: pagamento delle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa, versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Se l'obiettivo è contestare la qualificazione dell'elemento psicologico o la preordinazione della condotta (es. finalità di procurarsi stupefacenti anziché violare una misura), il difensore deve dimostrare con argomentazioni specifiche e riferimenti agli atti dove l'errore decisionale sarebbe ravvisabile
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