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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23649/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in un unico motivo principale: censura di omissione/insufficienza di motivazione rispetto alla reformatio in pejus operata dalla Corte d'appello (ribaltamento dell'assoluzione in condanna); mancata motivazione rafforzata sulla qualificazione della condotta come "marcia contromano" (art.589‑bis comma 5 n.2 e 590‑bis c.p.) e sul rapporto causale con l'uso del cellulare; doglianza sulla revoca della patente di guida, ritenuta dalla difesa non automaticamente conseguente alla condanna e quindi bisognosa di specifica giustificazione alla luce degli interventi della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione articolata e logica, con "motivazione rafforzata" idonea a superare la sommaria motivazione del primo giudice: ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa (Faberi Sonia), la mancanza di manovre di emergenza da parte del ricorrente, l'uso prolungato del cellulare in condizioni pericolose (galleria, pioggia, curva) e la compatibilità temporale fra l'uso del cellulare e l'evento. Per tali ragioni la Cassazione ha confermato il riconoscimento della colpa per omicidio stradale e lesioni stradali aggravate dalla circolazione contromano; ha ritenuto giustificata la revoca della patente per la gravità del fatto e l'elevato grado di colpa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, nonché alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art.589‑bis c.p. (omicidio stradale)

    Norma base per il reato di omicidio stradale; il comma 5 n.2 contempla l'aggravante per la circolazione contromano e il comma 7 prevede la diminuente per l'integrale riparazione del danno, applicate entrambe nel caso di specie ove compatibili con i fatti accertati.

  • art.590‑bis c.p. (lesioni personali stradali)

    Norma richiamata per le lesioni personali gravissime derivate dall'evento stradale; la contestazione delle lesioni si è svolta congiuntamente al capo d'imputazione per omicidio stradale.

  • art.143 Codice della Strada

    "quando la strada è divisa in due carreggiate si deve percorrere quella di destra"; "è sanzionato il conducente che 'percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate'"

    La norma sul corretto mantenimento della mano di marcia è stata interpretata in senso estensivo: la marcia contromano può ricorrere anche su strade con carreggiate separate a doppio senso, non solo su carreggiate a senso unico.

  • art.218 comma 2 Codice della Strada

    Principio della graduazione delle sanzioni amministrative accessorie: il giudice deve motivare la scelta della sanzione considerando modalità, conseguenze e grado di colpa; qui giustifica la revoca della patente.

  • art.222 comma 2 Codice della Strada

    Richiamato in relazione alla giurisprudenza costituzionale: la sanzione amministrativa accessoria (revoca) non è automatica e richiede motivazione adeguata; la Corte d'appello ha fornito tale motivazione.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Disposizione applicata nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso e nelle conseguenze economiche a carico del ricorrente (spese e sanzione pecuniaria).

Massime di principio

  • La Corte d'appello che riformi un'assoluzione incondannando deve fornire una motivazione logica e coerente; non è necessario che proponga l'unica "migliore" ricostruzione, ma deve affrontare e confutare le argomentazioni rilevanti dell'assoluzione, specie se questa è stata motivata in modo vago.
  • La qualificazione della condotta come "marcia contromano" può essere riconosciuta anche quando il conducente invade la carreggiata opposta su una strada a carreggiate separate: la disciplina dell'art.143 C.d.S. si applica in questi casi.
  • L'uso prolungato del cellulare alla guida in condizioni particolarmente pericolose (pioggia, galleria, curva) integra un elevato grado di colpa e può giustificare l'aggravante e la revoca della patente se vi sono conseguenze gravi o letali.
  • Le censure di motivazione in Cassazione hanno successo solo se sussiste un vizio di grave illogicità, contraddittorietà o omissione tale da risultare evidente "ictu oculi"; la mera preferenza per una diversa ricostruzione non è sufficiente.
  • La revoca della patente non è automatica dopo una condanna: il giudice deve motivare la scelta della sanzione accessoria secondo il principio di proporzionalità e graduazione (art.218 C.d.S.), considerando modalità del fatto, danni e grado di colpa.

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