Cassazione Penale, Sentenza n. 23655/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena in un anno e otto mesi di reclusione e euro 3000 di multa per detenzione, con finalità di spaccio, di cocaina suddivisa in 56 involucri (circa 96 dosi). Il ricorrente denunciava violazione di legge, vizio motivazionale nella dichiarazione di responsabilità e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici, ritenendo assente una critica specifica e analitica alle argomentazioni del giudice d'appello. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta coerente con le risultanze (modalità dell'azione, confezionamento in 56 involucri, bustine vuote, denaro contante, presenza di terzi) e non manifestamente illogica. Anche la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta corretta, effettuata entro i criteri dell'art.133 cod. pen. e coerente con i precedenti penali e la recidiva. Il ricorrente è stato dichiarato inammissibile alla cassazione, condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato come criterio direttivo per la graduazione della pena; il giudice di merito ha valutato numero di dosi, qualità dello stupefacente, modalità dell'azione e precedenti del reo per determinare la pena in misura media entro i limiti edittali.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione e per la conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Principio richiamato secondo cui, in caso di inammissibilità, la valutazione della presenza o meno di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità deve essere effettuata con i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale; nel caso si è ritenuta assente la sussistenza di incapace e quindi applicabile la sanzione.
Cass. Sez. U, n.8825 del 27/10/2016 (Galtelli) e altra giurisprudenza di legittimità
Richiamata la regola giurisprudenziale secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi analiticamente con la decisione impugnata; motivi generici e privi di critiche puntuali sono manifestamente infondati e determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- Motivi di cassazione vaghi o generici, privi di confronto analitico con la decisione impugnata, espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità: è necessario criticare punto per punto le argomentazioni del giudice di merito.
- La presenza di molteplici involucri, confezionamento per singole dosi, bustine vuote e denaro sulla persona sono elementi fattuali che il giudice può ritenere indizi forti di destinazione allo spaccio e non al consumo personale; per confutare tale valutazione occorre fornire elementi concreti contrari.
- La determinazione della pena entro la forbice edittale, anche in misura media e con richiamo a criteri generali (es. adeguatezza, equità), rientra nella discrezionalità del giudice di merito e difficilmente è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo quando emergono precedenti penali e recidiva; per ottenere le attenuanti occorre dimostrare profili di meritevolezza e fatti nuovi atti a giustificarle.
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni previste dall'art.616 c.p.p.; valutare attentamente la sussistenza di vizi formali o di diritto manifesti prima di impugnare.
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