Cassazione Penale, Sentenza n. 23650/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado. HOXHA Altin ha dedotto: (1) nullità per omissione della traduzione dell'imputato detenuto sopravvenuto (vizio processuale), nonostante la difesa avesse segnalato lo stato detentivo; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità per tre ipotesi di importazione di sostanze stupefacenti, in particolare contestando l'identificazione del ricorrente con il soggetto indicato come "Like" nelle intercettazioni. NUREDINAJ Bardhyl (con due distinte difese) ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio motivazionale nella valutazione della prova relativa all'importazione dall'Olanda di circa due kg di cocaina; (2) difetto di motivazione sul riconoscimento della paternità della utenza intercettata e sulla mancata verifica della attendibilità delle dichiarazioni della teste KASA; (3) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Quanto a HOXHA: rigettato il motivo sulla omissione della traduzione perché l'imputato aveva espressamente rinunciato a comparire (rinuncia che rende inoperativi gli istituti del legittimo impedimento); rigettato anche il motivo sulla motivazione delle condanne per le importazioni perché i giudici di merito hanno fornito un apparato argomentativo logico e coerente basato, tra l'altro, sulle intercettazioni e su altri elementi di riscontro (riconoscimento vocale, sequestro di utenze, riscontri investigativi). Quanto a NUREDINAJ: respinte le censure relative al capo per il quale era stato assolto e inammissibili le doglianze non sollevate in appello; ritenuta legittima la valutazione delle prove e adeguata la dosimetria della pena e la motivazione che ha escluso le attenuanti generiche. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 484 c.p.p. comma 2-bis
La Corte ha ricordato che la rinuncia espressa dell'imputato a comparire rende inoperativa la disciplina sul legittimo impedimento; la rinuncia permane fino a revoca espressa.
art. 420-ter c.p.p.
Norma richiamata nell'ambito delle norme sul legittimo impedimento: la Corte ha ritenuto inoperativo l'istituto per effetto della rinuncia a comparire.
art. 420-quinquies c.p.p.
Richiamata unitamente ad altre norme procedurali per spiegare l'effetto della rinuncia del detenuto alla comparizione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la presenza e la coerenza logica della motivazione, non la possibilità di una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto lecita la dosimetria adottata dal giudice di merito e l'enunciazione, anche sintetica, dei criteri utilizzati.
art. 62-bis cod. pen.
Rilevanza delle modifiche normative sulle attenuanti generiche: il riconoscimento non è automatico per l'incensurato, ma richiede specifica motivazione.
d.P.R. 309/1990 art. 80 (menzione della circostanza aggravante)
La Corte osserva che i giudici di merito hanno escluso l'aggravante prevista dall'art.80 per la fattispecie, ma hanno comunque commisurato la pena sulla base della gravità e del quantitativo importato.
Massime di principio
- La rinuncia espressa del detenuto a comparire in udienza rende inoperativi gli istituti del legittimo impedimento fintanto che la rinuncia non sia revocata espressamente; quindi non è rilevante l'eventuale sopravvenienza di nuovo titolo cautelare se l'imputato aveva già rinunciato a comparire.
- La Corte di Cassazione verifica solo la presenza e la coerenza logica della motivazione dei giudici di merito: non sostituisce la valutazione delle prove né sceglie la ricostruzione ritenuta "migliore", salvo che la motivazione sia manifestamente illogica "ictu oculi".
- Le intercettazioni, se gravi, precise, concordanti e resistenti alle obiezioni, possono costituire prova decisiva anche in assenza di riscontri esterni; l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta irragionevolezza.
- Il riconoscimento fonico/di voce da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria può essere utilizzato dal giudice senza che sia necessaria una perizia fonica, salvo che la parte contesti con elementi oggettivi contrari.
- Questioni o censure non sollevate nel grado di appello non possono essere per la prima volta dedotte davanti alla Corte di Cassazione (inammissibilità per carenza di devoluzione).
- La determinazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito: la motivazione può essere anche sintetica purché indichi i criteri decisivi (art. 133 c.p.). Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione che tenga conto della gravità della condotta e del contesto.
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