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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23653/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato la responsabilità penale per detenzione di cocaina con finalità di spaccio e alcuni atti di cessione, rideterminando la pena a 5 anni e 6 mesi e 24.400 euro di multa. La difesa ha impugnato sostenendo: 1) mancata e apparente motivazione circa la detenzione ai fini di spaccio; 2) vizio di valutazione dell'attendibilità di tre testi rinnovati in appello; 3) omissione di applicazione dell'art.73 comma 5 D.P.R. 309/90 per la fattispecie del capo A; 4) omessa motivazione sull'esame delle circostanze attenuanti generiche e sull'esclusione della recidiva (art.125 c.p.p.); 5-6) contestazioni di illogicità della motivazione su tali punti; 7) omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione di somme e mezzi poi confiscati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi relativi alla responsabilità penale e alla valutazione della prova (confermando la fondatezza delle argomentazioni dei giudici di merito circa il possesso dello stupefacente, il bilancino e la coerenza probatoria). Tuttavia ha accolto i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla confisca (mancata motivazione della Corte d'Appello di Perugia sull'applicazione/quantificazione delle circostanze attenuanti generiche, sull'esclusione della recidiva e sulla proporzione tra beni sequestrati/ Redditi), annullando la sentenza limitatamente a questi profili e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze. Ha dichiarato irrevocabile la parte di sentenza che afferma la responsabilità penale del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art.73 comma 5

    La norma sulla 'minore gravità' è stata richiamata: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito nel non riconoscere l'attenuante speciale per il capo A, avendo valutato complessivamente peso/qualità della sostanza, numero di dosi ricavabili, organizzazione rudimentale e somme di denaro rinvenute; la Cassazione richiama il principio consolidato che l'attenuante speciale può essere concessa solo se tutti gli indici risultano compatibili con la lieve offensività del fatto.

  • Codice di procedura penale, art.125

    Richiamata relativamente all'obbligo motivazionale del giudice di appello circa l'esame delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva; la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello di Perugia abbia omesso motivazione su questi punti, configurando un vizio non sanabile con motivazione implicita.

  • Codice di procedura penale, art.591 e art.581 comma 1 lett. d)

    Riferimento ai limiti di ammissibilità dei motivi di appello/cassazione: la Cassazione ha ritenuto generiche e inammissibili alcune doglianze che non confrontavano specificamente la decisione impugnata.

  • Codice di procedura penale, art.547 comma 1 lett. e)

    Richiamato in relazione al contenuto minimo della motivazione del giudice di merito e alla necessità che la Corte d'Appello espliciti le ragioni in ordine a circostanze rilevanti per la determinazione del trattamento sanzionatorio e delle misure patrimoniali.

  • Codice di procedura penale, art.624 comma 2

    Applicato per dichiarare irrevocabile la parte di sentenza che ha affermato la responsabilità penale, ossia la conferma del giudicato sulla colpevolezza del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede gratuitamente la valutazione della prova fatta dai giudici di merito: le censure sulla attendibilità dei testimoni devono essere specifiche e criticare logicamente le argomentazioni dei giudici di appello per essere accolte.
  • L'attenuante di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 (minore gravità) richiede una valutazione complessiva e positiva di tutti gli indici previsti (quantità/qualità della sostanza, mezzi, modalità, organizzazione): il mancato accordo su almeno un elemento può precludere il riconoscimento.
  • Il giudice d'appello è obbligato a motivare espressamente le scelte sul trattamento sanzionatorio (es. riconoscimento di attenuanti generiche, esclusione della recidiva) e sulle misure patrimoniali; l'omissione di motivazione su questi temi può portare all'annullamento parziale e al rinvio per nuovo giudizio.
  • Le questioni attinenti alla confisca o alla proporzione tra beni sequestrati e redditi devono essere affrontate con elementare calibrazione e motivazione: mere affermazioni generiche sulla sproporzione non possono essere lasciate senza riscontro motivato.
  • Quando la Corte di appello è monosezionale e la Cassazione rileva un vizio di motivazione che richiede nuovo giudizio, la causa può essere rimessa ad altra Corte d'Appello (per garantire il giudizio collegiale).
  • La dichiarazione di irrevocabilità ai sensi dell'art.624 comma 2 c.p.p. rende definitiva la parte di sentenza che riguarda l'accertamento della responsabilità, anche se altri aspetti (pena, misure patrimoniali) sono rinnovati.

Testo integrale

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