Cassazione Penale, Sentenza n. 23654/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari (08/09/2023). Tre censure: 1) mancata applicazione dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ipotesi di modesta entità/attenuante speciale) rispetto al possesso di circa 8 grammi di marijuana e alle modalità complessive della detenzione; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (confessione, giovanissima età, prima esperienza delinquenziale, comportamento processuale); 3) mancata motivazione adeguata sull'esclusione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la qualificazione dei fatti e l'esclusione delle attenuanti: il quadro probatorio (numerosi bilancini, migliaia di bustine, spillatrici, appunti con nominativi/quantità, nascondiglio, videocontrollo, munizionamento) indicava una struttura organizzativa e capacità di movimentare molte dosi, escludendo la minima offensività. La confessione è stata ritenuta tardiva e parziale; pertanto le attenuanti generiche sono state legittimamente escluse e motivato è stato anche il diniego della sospensione condizionale per prognosi negativa sulla recidiva. Conseguenze pratiche: confermata la statuizione di merito (pena così come rideterminata in appello: anni 2 e multa di euro 6.600) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La norma dell'attenuante speciale per modesta entità è stata interpretata in senso restrittivo: richiede la prova di una offensività di lieve entità valutabile su base qualitativa e quantitativa e sugli altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). La Corte ha escluso l'applicabilità perché i mezzi e le modalità indicavano organizzazione e capacità diffusiva non minima.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Richiamata per la qualificazione di altri illeciti connessi (concorso formale con detenzione di stupefacenti indicati nelle tabelle); la Corte di merito ha usato la norma per inquadrare il complesso delle condotte rilevanti ai fini della pena.
Codice penale, art. 133
Applicato nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice del merito può selezionare gli elementi che ritiene decisivi e il suo giudizio di fatto è sindacabile limitatamente alla congruità e non arbitrio della motivazione; la Corte ha ritenuto sufficienti elementi negativi (confessione tardiva, rilevante allarme sociale, munizionamento) per escludere le attenuanti.
Massime di principio
- La mera consistenza quantitativa ridotta dello stupefacente non è da sola sufficiente a qualificare la condotta come di minima offensività: il giudice valuta anche mezzi, modalità, strumenti e organizzazione (bustine, bilancini, appunti, nascondigli, sistemi di sorveglianza).
- La presenza di elementi indicativi di commercio (confezionamento in massa, appunti con nominativi/quantità, strumenti professionali) tende a escludere l'attenuante speciale prevista dall'art.73 co.5 d.P.R. 309/90.
- La confessione può essere valutata ai fini delle attenuanti generiche solo se è spontanea, completa e tempestiva; confessioni tardive o minimizzanti possono non essere valorizzate.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è di fatto: il giudice deve motivare la scelta degli elementi ritenuti decisivi e la Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione, non la valutazione di merito in sé.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere legittimo se il giudice ritiene che dalla personalità e dal comportamento del condannato emerga una prognosi negativa sulla futura astensione da reati, anche se giovane ed incensurato.
- In fase di impugnazione in Cassazione l'inammissibilità può essere dichiarata se i motivi sono generici, privi di confronto critico con la motivazione impugnata o non censurano specificamente le argomentazioni di merito.
- In casi simili è strategico per la difesa documentare tempestivamente elementi che dimostrino la destinazione ad uso personale (assenza di appunti con clienti, piccole confezioni per uso personale, mancanza di strumenti professionali) e produrre prova della spontaneità e completezza di eventuali confessioni.
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