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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23910/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per reati fallimentari (bancarotta documentale e distrazione di somme) con cinque motivi principali: 1) vizio di motivazione e errata qualificazione dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale (contestata la mancata verifica del dolo specifico e la riqualificazione possibile in bancarotta semplice documentale); 2) vizio nella valutazione del dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, in ragione della mancata considerazione del sistema di "cash pooling" infragruppo come giustificazione dei trasferimenti; 3) omessa motivazione circa la richiesta di riqualificazione delle condotte distrattive in bancarotta semplice (art. 217 legge fall.); 4) errata determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti; 5) inammissibilità della declaratoria di inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione di reati per mancata acquisizione d'ufficio di una sentenza resa irrevocabile (art. 186 disp. att. c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, confermando la sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano (pena: 3 anni e 8 mesi di reclusione con le relative pene accessorie). Motivi principali del rigetto: la bancarotta documentale è stata ritenuta provata (assenza delle scritture contabili obbligatorie e ammissione della ricorrente di non averle tenute) e la Corte d'appello ha correttamente ricondotto i fatti alla fattispecie della tenuta dei libri in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, ravvisando il dolo generico; le censure relative al cash pooling sono state ritenute inammissibili o infondate poiché la difesa non ha documentato la formale regolamentazione del meccanismo infragruppo né un credibile piano di risanamento, e le operazioni sono state valutate distrattive in assenza di garanzie di restituzione; la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice è stata implicitamente respinta; la determinazione della pena è stata considerata adeguatamente motivata e non sindacabile in Cassazione; la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione per mancata prova dell'irrevocabilità della sentenza invocata (successivamente la difesa ha prodotto la copia, ma il Collegio aveva correttamente valutato l'onere probatorio in appello).

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2

    Articolo richiamato per la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta; la Corte ha ritenuto applicabile la seconda ipotesi (tenuta dei libri in modo da non consentire la ricostruzione), integrata dal dolo generico.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 217, comma 2

    Norma sulla bancarotta semplice documentale (dolo o colpa): la Corte ha distinto la bancarotta semplice dalla fraudolenta documentale e ritenuto che, nel caso concreto, ricorresse il dolo generico della fattispecie fraudolenta anziché la semplice.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 219 e 223

    Richiamati come parte del quadro normativo dei reati fallimentari contestati (articoli relativi ad altre fattispecie di bancarotta e alle aggravanti previste dalla legge fallimentare).

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze sull'inosservanza di norme e sulla carenza di motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e al sindacato sulle affermazioni probatorie (contestazione di contrasti tra dichiarazioni e compendio probatorio): la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non fondate.

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'esistenza di un ragionevole dubbio; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che tale dubbio non sussistesse, poiché la prova delle omissioni contabili e delle distrazioni era adeguata.

  • Codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Norma che disciplina i motivi nuovi e aggiunti in appello (ad es. richiesta di riconoscimento di continuazione basata su sentenze esterne): la Corte ha valutato l'onere probatorio dell'irrevocabilità nei motivi aggiunti.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 186

    «le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma 1 del codice, sono acquisite d'ufficio»

    La norma prevede l'acquisizione d'ufficio di copie di sentenze irrevocabili se non allegate; la Corte ha tuttavia ritenuto che in appello la difesa avesse l'onere di allegare o dimostrare lo stato di irrevocabilità per rendere ammissibile l'istanza di continuazione, e che l'assenza dell'attestazione nell'atto rendesse la richiesta inammissibile.

  • Codice penale, art. 133

    Articolo relativo ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e la sufficienza della motivazione data dalla Corte territoriale.

  • Codice penale, artt. 62-bis e 69

    Richiamati in relazione al riconoscimento e alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la comparazione tra attenuanti e aggravanti effettuata dal giudice di merito.

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e al concorso fra circostanze; la Corte ha confermato la legittimità della valutazione di merito operata.

Massime di principio

  • La bancarotta documentale può essere configurata non solo con dolo specifico ma anche con dolo generico quando la tenuta irregolare delle scritture è volontaria e idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio.
  • La difesa basata sul sistema di cash pooling richiede prova documentale della formale regolamentazione contrattuale e di un piano credibile di riequilibrio: trasferimenti infragruppo non formalizzati e privi di garanzie di restituzione possono essere qualificati come distrazioni.
  • La riqualificazione delle condotte da fraudolente a semplici richiede elementi di fatto specifici (es. mera negligenza o imprudenza) e non si impone automaticamente solo per la mancata prova del dolo specifico.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nella comparazione tra attenuanti e aggravanti; la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non ricalcola la pena se la motivazione è congrua.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione basato su sentenze pregresse, l'onere di allegazione dell'irrevocabilità grava sulla parte che ne chiede il vantaggio; in sede d'appello la mancata produzione dell'attestazione può rendere inammissibile l'istanza, salvo acquisizione d'ufficio quando ricorra il relativo presupposto procedurale.

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