Cassazione Civile, Ordinanza n. 30034/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società agricola ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello. Il fallimento ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la sentenza impugnata era stata notificata alla società ricorrente il 31 marzo 2022 presso i difensori costituiti in appello e che il ricorso era stato notificato solo il 31 ottobre 2022, oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. La ricorrente, per contrastare l'eccezione, ha valorizzato la circostanza che nell'atto di citazione in appello era stato eletto domicilio presso lo studio di un difensore, con indicazione della PEC di quest'ultimo solo per le successive comunicazioni. La Corte ha esaminato il rilievo alla luce della disciplina del domicilio digitale e ha richiamato un precedente del 2025 sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la notificazione della sentenza d'appello al difensore costituito, effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata, fosse valida ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione. Poiché il ricorso è stato notificato oltre sessanta giorni dopo tale notificazione, è stato dichiarato inammissibile per tardività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine di sessanta giorni
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012
il domicilio digitale del difensore è valido ed efficace per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile; l'indicazione della PEC per sole comunicazioni di cancelleria non esclude la validità della notificazione della sentenza da parte della controparte a quell'indirizzo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza impugnata al difensore costituito, eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione anche se il difensore aveva indicato la PEC solo per comunicazioni e avvisi di cancelleria.
- L'elezione di domicilio o l'indicazione della PEC limitata alle sole comunicazioni interne al processo non consente al difensore di sottrarsi alle regole legali sul domicilio digitale previste per le notificazioni degli atti giudiziari civili.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla valida notificazione della sentenza, il ricorso è inammissibile per tardività.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, quando ne ricorrano i presupposti, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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