Cassazione Penale, Sentenza n. 47371/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei lotti di formaggio "Fiore Sardo DOP" e di tutte le altre forme prodotte dalla ICA, per il reato previsto dall'art. 517‑quater c.p. (violazione della DOP). La difesa ha contestato, tra l'altro: l'accreditamento del laboratorio di Perugia che ha effettuato le analisi; l'idoneità del metodo analitico a rilevare l'uso di latte crudo; la mancata considerazione dell'effetto della scottatura; l'assenza di una prova analitica o l'uso di metodiche non riconosciute; violazioni procedurali con riferimento all'art. 223 disp. att. c.p.p. e all'art. 15 della L. n. 689/1981; inesistenza del periculum in mora; e la sproporzione della confisca che avrebbe incluso prodotto vendibile come convenzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato senza procura speciale, in violazione dell'art. 100 c.p.p., trattandosi di ricorso proposto da un terzo interessato non indagato; il ricorso era stato trasmesso via PEC senza procura speciale e non risulta che la procura conferita per il riesame includesse espressamente la facoltà di proporre ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che l'omissione non è sanabile con il richiamo all'art. 182, comma 2, c.p.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, non ravvisando colpa grave, è stata altresì condannata a versare in via equitativa €3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte non è entrata nel merito delle questioni tecniche relative alle analisi e al sequestro.
Norme richiamate
Norma penale che disciplina la violazione relativa alle denominazioni di origine protetta (DOP); è il titolo di reato a fondamento del sequestro preventivo impugnato, ma la Corte non ha esaminato la fondatezza materiale del reato per via dell'inammissibilità processuale del ricorso
Richiede procura speciale per i difensori che impugnano in determinati gradi quando agiscono per conto di terzi non indagati; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'assenza della procura speciale rende il ricorso inammissibile
art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
Richiamato dalla Corte per escludere la possibile sanatoria del difetto di procura (la giurisprudenza afferma che il rimedio previsto in sede civile non è applicabile per sanare l'omissione in sede penale)
Prevede l'onere delle spese processuali per la parte soccombente; applicato per condannare la ricorrente alle spese
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per determinare che, non essendovi colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, si applica comunque una contribuzione equitativa alla Cassa delle Ammende anziché sanzioni più gravose
art. 223 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa ma non valutata nel merito dalla Corte, in quanto la decisione si è svolta su questioni di ammissibilità procedurale
Richiamata dalla difesa tra i motivi di censura, ma non esaminata nel merito dalla Corte per l'inammissibilità procedurale
Massime di principio
- Per i procedimenti in cui agisce un "terzo interessato" non indagato, la procura speciale al difensore è necessaria per proporre ricorso in Cassazione: la sua assenza determina l'inammissibilità.
- L'invio dell'atto via PEC alla cancelleria non supplisce all'assenza della procura speciale: la forma della procura è requisito sostanziale di ammissibilità.
- Difetti procedurali rilevanti (come mancanza di procura speciale) possono impedire la decisione nel merito; tutte le censure sostanziali (es. su laboratori, metodi analitici, confisca) restano così non esaminate.
- Non è possibile sanare il difetto di procura richiamando strumenti di diritto processuale civile (art. 182 c.p.c.); la giurisprudenza di legittimità lo esclude espressamente.
- In caso di inammissibilità per vizi non colpevoli in maniera grave, il ricorrente può essere comunque condannato a pagare le spese e una somma equitativa alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta la 'colpa' nella presentazione del ricorso.
- Per evitare rischi processuali, chi impugna provvedimenti penali deve assicurarsi che la procura conferita al difensore espliciti la possibilità di proporre impugnazioni anche nei gradi successivi, inclusa la Cassazione, quando pertinente.
- Quando il provvedimento impugnato è fondato su analisi tecniche (es. sequestri basati su rilievi di laboratorio), prima dell'impugnazione è prudente verificare l'accreditamento del laboratorio e la riconoscibilità dei metodi analitici per non vanificare l'esame di merito per ragioni procedurali.
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