Cassazione Penale, Sentenza n. 47365/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma, deducendo violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati relativi all'anno di imposta 2011. Sostengono che, come era stato fatto valere per i fatti del 2010, anche i reati del 2011 sarebbero estinti per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che non sia corretta la prospettazione difensiva in quanto non tiene conto dell'applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (aumento del termine prescrizionale di un terzo, introdotto dal d.l. n. 138/2011 e in vigore dal 2011) e dell'ulteriore aumento di un quarto previsto dall'art. 161 c.p., nonché delle sospensioni del termine derivanti dai rinvii in primo grado. Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è stato richiamato il principio che il reato è istantaneo e si consuma all'emissione dell'ultima fattura. In conseguenza i termini di prescrizione non erano decorso al momento della sentenza d'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis
disposizione che ha elevato di un terzo il termine prescrizionale per i reati fiscali
la norma introdotta dal d.l. n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011) e in vigore dal 2011 si applica ai reati consumati nel 2011, aumentando il termine di prescrizione per le condotte attribuite agli imputati
aumento del termine prescrizionale di un quarto
la Corte ha considerato anche l'aumento previsto dall'art. 161 c.p. nel calcolo del termine massimo di prescrizione
d.l. n. 138 del 2011, convertito con L. n. 148 del 2011
atto normativo che ha introdotto l'art. 17, comma 1-bis nel d.lgs. n. 74/2000
la modifica normativa entrata in vigore nel 2011 si applica alle imputazioni relative a fatti consumati nel 2011
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018 (Melpignano)
principio sulla istantaneità del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti
il reato di emissione di fatture false è reato istantaneo che si consuma al momento dell'emissione dell'ultima fattura rilevante nel periodo di imposta; pertanto il termine prescrizionale decorre da tale momento
Massime di principio
- Quando norme intervenute aumentano i termini di prescrizione e sono entrate in vigore nell'anno di consumazione del reato, l'aumento si applica alle condotte consumate in quell'anno; occorre quindi calcolare la prescrizione tenendo conto degli aumenti normativi
- Per reati tributari come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti il momento consumativo è l'emissione dell'ultima fattura del periodo rilevante: la prescrizione decorre da tale momento
- Nel verificare l'eventuale intervenuta prescrizione è obbligatorio computare tutti gli incrementi (art. 17 comma 1-bis, art. 161 c.p.) e le sospensioni del termine (es. rinvii e altre cause di sospensione emerse nel processo)
- Un ricorso che non tenga conto dei cambi normativi che hanno aumentato i termini prescrizionali e delle sospensioni rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza
- In Cassazione il Pubblico Ministero può chiedere l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende se i ricorsi sono dichiarati inammissibili
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