Cassazione Penale, Sentenza n. 47368/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Gip del Tribunale di Ferrara del 19/01/2022 che aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 (esecuzione di sbancamenti in area di dossi e dune di rilievo storico-paesistico senza autorizzazione). I ricorrenti deducevano: (1) violazione di legge riguardo al concetto di "scarso impatto ambientale", sostenendo che lo sbancamento fosse di modesta entità e quindi penalmente irrilevante; (2) violazione di legge e carenza motivazionale per non avere il Gip rilevato l'applicabilità dell'art. 149 d.lgs. 42/2004 (attività di "manutenzione ordinaria"), poiché lo sbancamento sarebbe stato modesto e necessario per rimuovere rifiuti sotterrati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di ricorso chiedessero una rivisitazione dei fatti e delle valutazioni di merito, rimessa al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Sul merito fattuale il provvedimento impugnato aveva accertato che la movimentazione ha modificato il sistema dunoso e che il materiale sbancato era di circa 250 metri cubi, dunque al di fuori dell'ambito della "manutenzione ordinaria". I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
L'archiviazione per particolare tenuità ha efficacia accertativa quanto alla esistenza del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione della responsabilità; è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e il ricorso che ne chiede l'impugnazione non può rinnovare la valutazione del fatto in sede di legittimità.
art. 181 d.lgs. 42/2004
Norma di tutela paesaggistica applicata per l'ipotesi di sbancamento in area di rilievo storico-paesistico; la Corte ha ritenuto che la movimentazione contestata abbia avuto efficacia modificativa sul sistema dunoso, integrando la fattispecie illecita.
art. 149 d.lgs. 42/2004
La deroga per "manutenzione ordinaria" non è applicabile quando i lavori superano la modesta entità materiale: lo sbancamento di circa 250 mc è stato ritenuto oggettivamente al di fuori del perimetro della manutenzione ordinaria.
art. 651-bis cod. proc. pen.
Il provvedimento che esclude la punibilità ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità, con le conseguenze indicate ai fini dell'iscrizione nel casellario.
d.P.R. n. 313 del 2002, art. 3 lett. f
Prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale anche delle pronunce di non punibilità per particolare tenuità, motivo per cui la pronuncia impugnata può avere effetti negativi per gli imputati.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a una rinnovata valutazione dei fatti o delle prove; la legittimità non è funzione di merito.
- L'archiviazione per "particolare tenuità" ex art. 131-bis ha effetti accertativi e può essere iscritta nel casellario giudiziale: contestarla in Cassazione richiede censure di diritto non una nuova valutazione fattuale.
- Per qualificare un intervento come "manutenzione ordinaria" ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 42/2004 è cruciale l'entità oggettiva dell'opera e la sua finalità; volumi significativi (es. alcune centinaia di mc) escludono la qualificazione come semplice manutenzione.
- La "non offensività" dell'intervento sul bene paesaggistico va dimostrata con elementi concreti (perizie tecniche, misurazioni, accertamenti sul danno): affermazioni generiche sulla modesta entità non sono sufficienti in sede di legittimità.
- In ipotesi similari conviene produrre in sede di merito documentazione tecnica dettagliata (rilievi volumetrici, perizie ambientali, attestazioni sulla necessità di rimuovere rifiuti) perché la Cassazione non riesamina i fatti.
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