Cassazione Penale, Sentenza n. 47367/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti (fatto del 26/05/2015) sostenendo che la Corte di appello ha illegittimamente escluso la sospensione condizionale della pena sulla base di precedenti condanne, tra le quali una per un fatto ormai depenalizzato (art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998). Lamenta che le condanne per reati sopravvenuti depenalizzati non possono essere valutate quale ostacolo automatico alla concessione della sospensione condizionale e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia motivato adeguatamente il diniego della sospensione condizionale della pena valutando la prognosi sfavorevole del ricorrente (elementi: precedenti dattiloscopici, diverse generalità fornite alla P.G., plurimi involucri di stupefacenti rinvenuti addosso) e che la decisione non abbia fondato il diniego esclusivamente sulla preesistente condanna per reato depenalizzato. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui precedenti per reati poi depenalizzati possono comunque essere considerati ai fini prognostici. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; nella sentenza è il capo di imputazione per il fatto del 26/05/2015 che ha portato alla condanna.
art. 163 cod. pen.
Norma invocata nel ricorso come vizio di violazione di legge; il ricorso ne deduce la violazione in relazione alla valutazione dei precedenti.
art. 14, comma 5-ter (o 5-quater) d.lgs. n. 286/1998
Riferimento alla norma per la quale il ricorrente sostiene che la condanna antecedente era per un fatto depenalizzato (abolitio criminis) e quindi non idonea a precludere la sospensione condizionale; la Corte osserva però che la depenalizzazione non impedisce automaticamente la valutazione del precedente ai fini prognostici.
art. 164 cod. pen.
"la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati"
La Corte applica questo principio per sostenere che il beneficio è subordinato a una prognosi favorevole: in presenza di una prognosi sfavorevole il beneficio può essere legittimamente negato.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare le circostanze rilevanti ai fini della prognosi e della determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'addebitabilità delle spese e per il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5, Sent. n. 34682/2005)
"Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati."
Principio richiamato dalla Corte per spiegare che i precedenti depenalizzati possono comunque rilevare nel giudizio prognostico sulla concessione del beneficio.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1, Sent. n. 14928/2004)
"In tema di sospensione condizionale della pena, poichè la sopravvenuta aboliti° criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato"
Indica il principio che la abolitio criminis può, in linea di principio, consentire una nuova concessione del beneficio anche se in precedenza concesso due volte, ma non impedisce al giudice di valutare complessivamente la prognosi.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Richiamata nella valutazione della responsabilità per le spese in caso di inammissibilità del ricorso; qui la Corte non ha rilevato colpa tale da esimere il ricorrente dall'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) richiede una prognosi favorevole circa l'astensione dal commettere nuovi reati; se il giudice di merito ritiene la prognosi sfavorevole, può legittimamente negare il beneficio.
- Precedenti condanne per reati poi depenalizzati non comportano automaticamente l'improcedibilità della concessione del beneficio, ma possono essere valutate dal giudice di merito come elementi ostativi ai fini del giudizio prognostico.
- Il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale è complessivo e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito: elementi concreti (antecedenti dattiloscopici, menzogne sulle generalità, modalità del rinvenimento di stupefacenti) possono giustificare una prognosi negativa.
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi con le specifiche motivazioni di merito; l'assenza di un'adeguata confutazione delle ragioni che hanno portato al diniego del beneficio comporta elevata probabilità di inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende salvo che non ricorra colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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