Cassazione Penale, Sentenza n. 47366/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avesse computato le cause di sospensione previste dall'art. 159 cod. pen. applicando retroattivamente il nuovo regime della prescrizione (post 2005), operazione ritenuta non ammissibile dalla difesa indipendentemente dal criterio prescrizionale da adottare (regime vigente o regime anteriore al 2005). Il motivo interessava in particolare i fatti antecedenti al 2005 (capi D ed E).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del regime attuale della prescrizione (più favorevole all'imputato) ai reati oggetto dei capi D ed E, aggiungendo poi 813 giorni di sospensione dell'interruzione della prescrizione; dunque i reati non risultavano prescritti alla data della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa e per non aver agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità; la difesa aveva chiesto l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Ulteriore norma incriminatrice riferita ai fatti per cui è stata disposta la condanna
art. 159 cod. pen.
Regolamenta le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, nell'ambito del regime post-2005 (più favorevole), le cause di sospensione debbano essere computate e che non sia possibile limitare l'applicazione del nuovo regime escludendo le sospensioni
art. 157 cod. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare la coeva modificazione del regime della prescrizione rispetto all'art. 159, giustificando l'applicazione complessiva del nuovo quadro normativo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per addebitare le spese al ricorrente
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come parametro per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; sulla base di ciò la Corte ha disposto il versamento in via equitativa alla Cassa delle Ammende anziché una sanzione più gravosa
Massime di principio
- Quando una riforma del regime della prescrizione è più favorevole all'imputato, i giudici devono applicare il regime più favorevole nella sua interezza, compreso il computo delle cause di sospensione, salvo diverso chiaro motivo.
- Se il ricorrente non contesta specificamente le cause di sospensione applicate, il giudice può considerarle accertate e computarle nel calcolo della prescrizione.
- Per reati commessi in periodi diversi (anteriore e posteriore a una riforma), è necessario verificare capo per capo quale regime prescrizionale si applica; talvolta alcuni capi ricadranno pacificamente nel regime nuovo.
- La mancata ammissibilità di un ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; in presenza di buona fede non grave il giudice può comunque disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
- La coevità delle modifiche normative rilevanti (es. art. 157 e 159 c.p.) può giustificare l'applicazione congiunta del nuovo quadro normativo senza frammentarne gli effetti.
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