Cassazione Civile, Ordinanza n. 06698/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da una automobilista contro il conducente dell’altro veicolo e la compagnia r.c. auto di quest’ultimo, per ottenere i danni materiali riportati dal proprio veicolo a seguito di un sinistro stradale, oltre al danno da fermo tecnico e al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale. In primo grado il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda per mancata prova dell’accadimento; in appello il Tribunale aveva invece accertato la responsabilità esclusiva del conducente convenuto e aveva condannato in solido al risarcimento del danno materiale, ma aveva escluso il fermo tecnico e le spese stragiudiziali perché non provati. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto quattro motivi: 1) omessa/erronea motivazione sul diniego delle spese stragiudiziali e violazione delle norme su danno, prova e spese; 2) omessa pronuncia e violazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi maggiorati dalla domanda al soddisfo; 3) violazione delle norme sul danno da ritardato pagamento per avere il giudice liquidato il danno complessivo applicando la rivalutazione e gli interessi compensativi con devalutazione al momento del fatto; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi per la compensazione parziale delle spese di primo e secondo grado e per l’asserito uso di un diverso decreto ministeriale di liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la reale ratio della sentenza impugnata, che aveva negato le spese stragiudiziali perché non allegate e provate, e comunque carente di specifica localizzazione delle allegazioni in merito all’esborso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la richiesta di interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. richiede una domanda specifica, che non risultava proposta nel giudizio di merito; inoltre ha ribadito che tale disciplina non si applica all’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano, qualificabile come debito di valore, per il quale operano gli interessi compensativi e la rivalutazione secondo i principi dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 2056 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un debito di valore segue i criteri consolidati di devalutazione/rivalutazione e rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la corte di merito, riformando parzialmente la decisione, poteva regolare nuovamente le spese valutando l’esito globale della lite e compensando in parte per la soccombenza non totale; inoltre il sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese è limitato ai casi di violazione dei minimi/massimi tariffari o del principio di soccombenza. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di euro 1.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
indica i vizi dedotti nei motivi, ma la Corte ritiene i motivi inammissibili perché non rispettano i requisiti di specificità e pertinenza del ricorso per cassazione.
il ricorso è inammissibile se il motivo è un mero non motivo, privo di critica puntuale alla sentenza, e se mancano specifica allegazione, trascrizione e localizzazione dei fatti/processi rilevanti.
richiamato quale parametro di censura per omessa pronuncia, ma ritenuto non violato nei motivi dedotti o comunque non utilmente scrutinabile per difetto di specificità.
richiamato come norma applicabile alla liquidazione del danno e degli effetti patrimoniali del ritardo nell’ambito della responsabilità risarcitoria.
ritenuto non applicabile, nel caso esaminato, alla liquidazione di un debito di valore da fatto illecito.
la condanna agli interessi maggiorati richiede una domanda specifica ed espressa; la norma opera per obbligazioni pecuniarie liquide, non per il risarcimento da illecito aquiliano qualificato come debito di valore.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza, ma la Corte esclude il vizio lamentato nei motivi.
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente nel primo motivo, nell’ambito della responsabilità da circolazione stradale.
richiamato quale base della domanda risarcitoria da fatto illecito.
indicato come norma che disciplina la liquidazione del danno da fatto illecito, con applicazione dei criteri di valutazione equitativa e degli interessi compensativi.
richiamato in tema di spese processuali e principio di soccombenza.
richiamato in tema di compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o ragioni idonee.
richiamato per l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, poi rigettata.
indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
richiamato per l’applicazione delle conseguenze della decisione conforme alla proposta accelerata.
la Corte applica la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorso deciso in conformità alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, ma il testo fornito è troncato.
richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese professionali.
richiamato dalla ricorrente quale tariffa che avrebbe dovuto essere applicata per la liquidazione delle spese.
Cass., Sez. Un., n. 1712/1995
richiamata come base del criterio di liquidazione del danno da ritardato pagamento di un debito di valore, con rivalutazione e interessi compensativi.
Cass., Sez. Un., n. 12449/2024
richiamata per affermare che gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. vanno chiesti espressamente.
Cass., n. 12974/2024
richiamata come applicazione del principio delle Sezioni Unite in tema di rinvio pregiudiziale e interessi maggiorati.
Cass., n. 19015/2024
richiamata per ribadire che, in esecuzione su titolo giudiziale, il tasso superiore al legale non spetta se il titolo si limita a indicare gli interessi legali e manca una specifica statuizione.
Cass., n. 3499/2025
richiamata per affermare che gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. non sono un effetto naturale della sentenza e richiedono domanda e statuizione ad hoc.
Cass., n. 61/2023
richiamata come precedente favorevole all’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. anche a obbligazioni non contrattuali, ma la Corte distingue il caso del debito di valore da fatto illecito.
Cass., n. 7677/2025
richiamata in relazione all’estensione dell’art. 1284, comma 4, c.c. a obbligazioni non strettamente contrattuali.
Cass., n. 28409/2018
richiamata per escludere l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. ai debiti di valore.
Cass., n. 8289/2019
richiamata per il medesimo principio sull’inapplicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. ai debiti di valore.
Cass., n. 8050/2019
richiamata per il medesimo principio sull’inapplicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. ai debiti di valore.
Cass., n. 14512/2020
richiamata per il medesimo principio sull’inapplicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. ai debiti di valore.
Cass., n. 37798/2022
richiamata per affermare che il risarcimento derivante da inadempimento contrattuale non pecuniario ha natura di debito di valore.
Cass., n. 26202/2022
richiamata per il medesimo principio sulla natura di debito di valore del risarcimento da inadempimento non pecuniario.
Cass., n. 28036/2025
richiamata da ultimo per ribadire che il carattere liquido o agevolmente liquidabile dell’obbligazione è presupposto dell’art. 1284, comma 4, c.c.
Cass., n. 15233/2021
richiamata sul dovere del giudice d’appello di regolare nuovamente le spese valutando l’esito globale della lite.
Cass., n. 9084/2018
richiamata sul medesimo principio in materia di spese di lite in appello.
Cass., n. 11423/2016
richiamata sul medesimo principio in materia di spese di lite in appello.
Cass., n. 9860/2025
richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese ai soli casi di violazione dei limiti tariffari o del principio di soccombenza.
Cass., Sez. Un., n. 27433/2023
richiamata per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. nei ricorsi decisi in conformità alla proposta accelerata.
richiamato indirettamente nel riferire il precedente delle Sezioni Unite sulle questioni di particolare importanza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura meramente assertiva o riproduttiva delle difese di merito, priva di critica specifica alla motivazione, integra un non motivo ed è inammissibile.
- Chi deduce in cassazione un fatto costitutivo del diritto al rimborso di spese o di un danno deve indicare in modo specifico dove, quando e come quel fatto sia stato allegato e provato nei gradi di merito; la mancanza di tale localizzazione processuale comporta inammissibilità per difetto di specificità.
- L’art. 1284, comma 4, c.c. richiede una domanda espressa e specifica per ottenere gli interessi maggiorati decorrenti dalla domanda giudiziale; in mancanza di tale domanda il giudice non è tenuto a pronunciarli.
- La disciplina degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. opera per obbligazioni pecuniarie liquide o agevolmente liquidabili e non si estende al risarcimento da illecito aquiliano qualificato come debito di valore, per il quale trovano applicazione i criteri di rivalutazione e gli interessi compensativi.
- La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un debito di valore segue i criteri di rivalutazione e di calcolo degli interessi compensativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed è, nei limiti del controllo di legittimità, espressione di valutazione equitativa rimessa al giudice di merito.
- In materia di spese processuali, il giudice d’appello che riformi la decisione di primo grado deve regolare nuovamente le spese valutando l’esito globale della lite; la compensazione è ammissibile in presenza di soccombenza non totale o di ragioni idonee, mentre il sindacato della Cassazione resta limitato alla violazione del principio di soccombenza o dei limiti tariffari.
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