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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00601/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Brescia ha confermato la responsabilità di un imputato per avere condotto un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, aver provocato un sinistro stradale e poi essersi allontanato senza fermarsi e senza prestare assistenza alle persone coinvolte. In cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'accertamento del tasso alcolemico, eseguito a distanza di tempo dal fatto, non fosse idoneo a dimostrare lo stato di ebbrezza al momento della guida. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, assumendo che l'allontanamento fosse imposto dalla situazione di pericolo. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata, la quale è stata giudicata logica, congrua e corretta in diritto. Quanto al primo motivo, la Corte ha valorizzato il breve intervallo tra il sinistro e l'esame ematico, il tasso alcolemico rilevato e le ammissioni dell'imputato circa l'assunzione di alcol prima del fatto. Quanto al secondo, ha ritenuto corretta l'esclusione dello stato di necessità, poiché il pericolo allegato era stato provocato dallo stesso imputato, e ha confermato la lettura in fatto secondo cui l'imputato si era effettivamente dato alla fuga. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    guida in stato di ebbrezza

    L'accertamento strumentale del tasso alcolemico, se conforme alla previsione normativa, può fondare la prova dello stato di ebbrezza; il solo intervallo temporale tra guida e test non basta, di per sé, a privare l'accertamento di efficacia dimostrativa.

  • art. 54 c.p.

    La scriminante non è invocabile quando il pericolo da cui si assume derivato lo stato di necessità sia stato provocato dallo stesso agente.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella riproposizione di questioni già vagliate dal giudice di merito senza una critica analisi della motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, un accertamento alcolemico eseguito poco dopo la condotta di guida può legittimamente riferirsi al momento del fatto, specie se corroborato da ulteriori elementi come le dichiarazioni dell'imputato sull'assunzione di alcol.
  • L'imputato che contesti un accertamento tecnico deve indicare specifiche ragioni idonee a privarlo di efficacia dimostrativa; il mero decorso del tempo tra guida e prelievo non costituisce, da solo, una critica sufficiente.
  • La scriminante dello stato di necessità è esclusa quando la situazione di pericolo sia stata causata volontariamente o comunque dall'agente stesso.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre doglianze già disattese in appello.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza ragioni di esonero, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaFuga e omissione di soccorsoCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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