Cassazione Penale, Ordinanza n. 19832/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata, per effetto della decisione impugnata, la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato contestato, con la pena di mesi uno di arresto ed euro 2.000 di ammenda.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi uno di arresto ed euro 2.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. L'unico motivo dedotto riguardava vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme penali in punto di determinazione della pena: la difesa contestava il trattamento sanzionatorio, ritenendolo non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a censurare aspetti riservati al giudice di merito; ha inoltre osservato che la pena era stata giustificata con riferimento ai precedenti, anche specifici, e all'elevata pericolosità sociale dell'imputato, con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
Criterio legale di commisurazione della pena; la Corte ribadisce che il giudice di merito può determinare la sanzione entro la fascia edittale facendo riferimento ai precedenti e alla pericolosità sociale, con motivazione più sintetica quando la pena sia prossima al minimo o alla media edittale.
Base per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile in cassazione quando mira a rimettere in discussione una valutazione di merito adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.
- La motivazione sulla commisurazione della pena richiede un particolare grado di specificità soprattutto quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; quando invece la pena sia media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è normalmente insindacabile se sorretta dai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Ai fini della dosimetria della pena sono valorizzabili, in modo legittimo, i precedenti penali dell'imputato, anche specifici, e la sua pericolosità sociale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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